Assegno non protestato – Posso avviare azione esecutiva?





Assegni a vuoto, assegni scoperti





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Posso procedere direttamente con un precetto su un assegno con dicitura “a/b non protestato-unica girata” portato all’incasso nei termini e reso dalla Banca o devo prima chiedere un decreto ingiuntivo? L’assegno ha meno di 6 mesi.

Secondo l’articolo 45 legge assegno, il beneficiario dell’assegno mantiene i suoi diritti nei confronti di chi lo ha emesso, sebbene il titolo non sia stato presentato al pagamento in tempo utile o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (che sono invece necessari se il beneficiario intende agire nei confronti dei giranti).

L’azione (di regresso) del beneficiario contro il traente (e contro gli eventuali giranti) si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione (articolo 75 legge assegno).

In pratica, con il titolo che riporta l’attestazione della banca circa il mancato pagamento dell’assegno, il beneficiario può notificare al traente, naturalmente entro sei mesi dalla scadenza dei termini di presentazione, un atto di precetto tramite ufficiale giudiziario.

Riassumendo, l’assegno non pagato per mancanza di copertura e portato all’incasso anche dopo la scadenza dei termini di presentazione (ma prima della prescrizione semestrale dell’azione di regresso) costituisce sempre un titolo esecutivo nei confronti di chi ha emesso l’assegno.

Il beneficiario creditore può, sulla base della sola attestazione di mancato pagamento prodotta dalla banca o dall’ufficio postale, notificare a colui che ha emesso l’assegno un atto di precetto e procedere al pignoramento dei beni di cui egli (il debitore traente) dispone (immobili, stipendi o pensioni, conti correnti).

STOPPISH

6 Settembre 2017 · Simonetta Folliero

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