Assegno circolare falso – responsabilità della banca





Assegno circolare, assegno circolare e assegno postale vidimato





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Ho effettuato una vendita ricevendo un assegno circolare falso. prima di consegnare il bene oggetto della transazione, mi sono recato in banca per fare verificare la validità dell’assegno ricevuto.

La mia banca ha effettuato la verifica dicendomi che l’assegno era stato emesso regolarmente. Tutto questo per le vie brevi, senza alcuna certificazione o documentazione attestante quanto dichiarato verbalmente.

Dopo 3 gg dal versamento, la banca mi ha comunicato che l’assegno si era rivelato falso.

Quale responsabilità può ravvisarsi a carico dell’istituto? La banca non avrebbe potuto/dovuto suggerirmi di attivare il “benestare fondi” per tutelare la posizione del cliente? Posso costituirmi parte civile nei confronti della mia banca? Con quali chances di ottenere soddisfazione? Preciso che si tratta di un importo pari a 28.000 euro. Preciso infine, che da indagini svolte dai carabinieri, le generalità e quindi il documento dell’acquirente si è rivelato essere falso.

Il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia esige, da parte delle banche, il dispiegamento di un grado di diligenza qualificata, in quanto consono allo status professionale dell’operatore bancario.

Né vale opporre che il cliente non avrebbe formalmente richiesto il “bene emissione”, ovvio essendo che la richiesta di saggiare la validità del titolo esprimesse il bisogno di sapere, da una voce professionale (quella del cassiere della banca di propria fiducia), se l’assegno presentasse o meno elementi tali da lasciar dubitare della sua autenticità.

L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si è già espresso, con la decisione 667/12, a favore di soggetto truffato con l’emissione di un assegno circolare sottoposto all’attenzione del cassiere prima della consegna del bene oggetto di compravendita, ricevendo rassicurazioni sulla sua validità.

Può pertanto provare a seguire la procedura di ricorso all’ABF (ma è necessario, innanzitutto, l’inoltro di un reclamo alla banca). Il ricorso all’ABF non richiede costi (a parte il contributo di segreteria pari a 20 euro) ed assistenza tecnica di un avvocato; può essere presentato anche con invio dell’istanza tramite raccomandata AR. Ulteriori info qui.

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1 Marzo 2016 · Lilla De Angelis

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