Assegno bancoposta con firma non conforme – Cosa posso fare per recuperare il credito?





Ci sembra di capire che il suo debitore sia il soggetto firmatario dell'assegno.





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Ho ricevuto in pagamento un assegno BancoPosta a vista per l’importo di qualche centinaio di euro. Tutto sembrava essere regolare tranne scoprire all’incasso che il firmatario dell’assegno non era il titolare del conto a cui apparteneva l’assegno e non aveva comunque diritto di firma. Quale procedura adottare?

Ci sembra di capire che il suo debitore sia il soggetto firmatario dell’assegno. E che tale soggetto sia identificabile: il correntista (che ha l’obbligo di custodire il carnet di assegni) dovrà indicare chi ha firmato l’assegno, se non ha precedentemente denunciato lo smarrimento o il furto del modulo (ipotesi che escludiamo, visto il tenore del quesito).

In tal caso (se il modulo di assegni non è stato rubato o smarrito) il correntista è stato certamente già segnalato nella Centrale di Allarme Interbancaria per firma non autorizzata. Nell’ipotesi di mancanza di autorizzazione, non è consentita alcuna regolarizzazione (pagamento tardivo dell’assegno).

Se la sua banca ha effettuato il protesto dell’assegno con causale 37, ovvero assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un soggetto diverso. l’assegno protestato (che è un titolo esecutivo) dà la possibilità al creditore di avviare (senza obbligo di chiedere decreto ingiuntivo al giudice) azione esecutiva nei confronti del debitore firmatario, non autorizzato.

Vero è che l’assegno non pagato può costituire titolo esecutivo nei confronti del correntista debitore, anche senza protesto. Ma, in questo caso il debitore firmatario è un terzo e la causale del mancato pagamento dell’assegno è l’omessa autorizzazione: in tale evenienza, purtroppo, per avviare azione esecutiva verso un soggetto diverso dal correntista, bisogna necessariamente protestare l’assegno.

Se non c’è stato protesto, la situazione si fa più complicata: si potrebbe agire contro la propria banca (banca creditrice) per non aver protestato l’assegno (ma questa sicuramente opporrà di non aver voluto gravare il beneficiario con ulteriori spese a fronte dell’importo facciale esiguo); oppure contro il firmatario con azione di arricchimento senza giusta causa. Ma in entrambi i casi le spese di procedura sono assolutamente improponibili, se l’importo rimasto impagato è solo di qualche centinaio di euro (aspetto sicuramente noto al firmatario dell’assegno).

STOPPISH

2 Settembre 2018 · Simonetta Folliero

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