Sono una maestra elementare che lavora nel campo scolastico da 35 anni: a Febbraio 2017 ho compiuto 63 anni di età.
Avendo un coniuge con handicap grave, ai sensi della Legge 104, a Maggio 2017 ho fatto la richiesta per l’accesso all’Ape sociale (pensione anticipata).
Fino a qualche tempo fa, però, il Ministero non aveva ancora dato l’ok per la fine del servizio lavorativo.
Ho saputo che ci sono novità in merito: quali sono?
Con estremo ritardo il MIUR, giovedì 8 febbraio 2018, ha pubblicato la nota 7673 che autorizza il personale della scuola a fruire del diritto all’istituto dell’Ape sociale, certificato dall’INPS, con cessazione dal servizio dal 1° settembre 2018.
La circolare autorizza gli interessati a produrre domanda cartacea all’istituto in cui si presta servizio, (all’USR per i dirigenti scolastici). Nella domanda si indicherà il possesso dei requisiti previsti per l’APE sociale, certificato dall’INPS con apposita comunicazione.
È un provvedimento annunciato nella nota 50436 del 23 novembre 2017 relativa alle dimissioni dal servizio, ma che avrebbe potuto essere licenziato in tempi più brevi, visto che l’autorizzazione ad andare in pensione è sempre dal 1° settembre 2018, come per tutti gli altri pensionamenti.
Per alcuni il provvedimento arriva a più di un anno dall’avvenuto riconoscimento del diritto da parte dell’INPS, per cui è necessario che il Ministero aggiorni l’applicazione per le dimissioni su istanze online introducendo, oltre ai normali requisiti di legge, i requisiti che discendono da normative che ormai stanno entrando nella normale prassi.
Ci riferiamo all’APE di cui presto uscirà un nuovo decreto, ma anche al cumulo pensionistico e alla totalizzazione dei contributi, sempre più utilizzati dal personale della scuola per accedere al pensionamento.
Ricordiamo che i lavoratori del comparto scolastico attualmente in servizio possono ottenere l’Ape sociale scuola se, oltre che abbiano già compiuto 63 anni di età e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, appartengono alle seguenti categorie:
- lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ai sensi della Legge 104; la legge di bilancio 2018 ha esteso questa possibilità anche a chi assiste un familiare di secondo grado convivente, con handicap grave; per questa categoria di lavoratori l’Ape sociale richiede un minimo di 30 anni di contributi;
- lavoratori che possiedono un’invalidità uguale o superiore al 74%; anche per questa categoria di lavoratori l’Ape sociale richiede un minimo di 30 anni di contributi;
- professori di scuola pre-primaria (scuola dell’infanzia, asili nido), che abbiano esercitato l’attività gravosa per almeno 6 anni nell’ultimo settennio; la legge di Bilancio 2018 ha abolito il requisito che faceva riferimento al tasso Inail minimo del 17 per mille ed ha introdotto la possibilità di riconoscere l’anticipo pensionistico anche a chi ha svolto la mansione gravosa per almeno 7 anni nell’ultimo decennio, ; per questa categoria di lavoratori l’Ape sociale richiede un minimo di 36 anni di contributi.
14 Febbraio 2018 · Andrea Ricciardi
Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo FAQ page – Famiglia • Lavoro e pensioni • DSU ISEE • eredità e donazioni » Ape sociale scuola – A che punto siamo?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
.