Anticipo pensionistico APE – Negato ai cattivi pagatori?


Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi, eventi pregiudizievoli da tribunali e conservatorie, pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata





Dopo aver maturato i requisiti (ho 64 anni e 21 anni di contributi) sto vagliando l’ipotesi di richiedere l’ape (anticipo pensionistico): ho sentito dire, però, che sarà negato a chi è registrato a centrali rischi di cattivi pagatori. Io sono iscritto alla CR della banca d’italia per un vecchio contenzioso. Allora non potrò usufruire dell’Ape. E’ vero ciò che si dice?

L’APE volontaria, innanzitutto, è un anticipo sulla pensione, che viene erogato dall’INPS ma è finanziato dalle banche (e sul quale c’è una polizza assicurativa), e che viene poi restituito con rate ventennali nel momento in cui si matura la pensione vera e propria.

I requisiti per accedervi sono, come minimo, 63 anni di età, 20 anni di contributi, una pensione maturata al momento della domanda pari ad almeno 1,4 volte il minimo (702,65 euro al mese), al massimo 3 anni e sette mesi alla maturazione del diritto a pensione.

Ribadiamo, questo anticipo della pensione è ottenuto attraverso un prestito bancario e deve dunque essere restituito, una volta liquidata la pensione.

L’ammortamento del prestito è pari a 20 anni, come accennato.

Per quanto riguarda il decreto attuativo, si prevede che la domanda possa essere respinta anche nel caso che prestiti in essere sommati all’Ape superino il 30% della pensione futura ma anche nel caso in cui il richiedente sia iscritto alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia come cattivo pagatore o se abbia protesti a proprio carico o pignoramenti in corso.

La banca, in tutti questi casi, potrebbe rigettare la domanda di pensione anticipata con prestito pensionistico. La bocciatura da parte della banca sarà inviata all’Inps che farà decadere automaticamente la domanda.

Comunque, si tratta di una delle regole inserite nel decreto attuativo del Governo, firmato dal premier a inizio settembre e di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In linea generale, dunque, si prevede che, per accedere all’APE:

  1. non si deve avere esposizione con la banca per debiti scaduti e non pagati da oltre 90 giorni;
  2. si deve dichiarare di non essere a conoscenza di registrazione negli archivi della centrale dei rischi della Banca d’Italia o di iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l’inadempimento di uno o più prestiti;
  3. non si possono avere pignoramenti in corso, protesti, registrazione nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte dì pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia (la centrale di allarme interbancaria – CAI);
  4. non devono essere avviate procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012.

Per concludere, dobbiamo attendere, dunque, la pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale e dei successivi decreti attuativi per approfondire la questione: soprattutto per dare una risposta certa alla sua domanda, circa la possibilità per un cattivo pagatore (cioè un soggetto iscritto in una centrale rischi o esecutato) di accedere all’APE. Bisognerà capire, in sostanza, se le banche saranno autonome nel valutare il merito creditizio del cliente e quindi concedere o negare all’aspirante pensionato il prestito (comunque garantito quasi per intero dallo Stato e rimborsabile tramite prelievi effettuati direttamente dall’INPS sul rateo mensile) oppure se saranno fissati dei paletti oggettivi finalizzati, ad esempio, a fare in modo che l’esposizione debitoria complessiva, riconducibile a precedenti obbligazioni inadempiute da chi richiede l’APE e/o a pignoramenti azionati nei suoi confronti, insieme alla rata del prestito necessario per anticipare il pensionamento, non debbano semplicemente superare una quota fissa della retribuzione (potrebbe essere il 30% del rateo a regime, come abbiamo scritto sopra) allo scopo di non precipitare nel sovraindebitamento chi è tentato di trarre beneficio dalla disposizione di legge. E ciò, indipendentemente dalla circostanza che l’aspirante pensionato abbia o meno correttamente adempiuto ai prestiti contratti in precedenza o sia stato sottoposto a procedure esecutive (indipendentemente cioè, per dirla in parole semplici, dal suo stato di cattivo o buon pagatore al momento della richiesta di anticipo pensionistico).

2 Ottobre 2017 · Andrea Ricciardi


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