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A seguito di un contenzioso con una nota compagnia telefonica, che non ho mai onorato, il mio credito è stato ceduto ad un’agenzia di recupero crediti, che negli ultimi mesi mi sta letteralmente tempestando di telefonate, a dir poco moleste, a qualsiasi ora del giorno.
Mi chiedo, è lecito questo comportamento?
Quali sono i limiti che queste società non devono oltrepassare per sfociare sull’illegale?
Sono migliaia in Italia i consumatori molestati da compagnie di recupero crediti che, in maniera del tutto scorretta, ostentano atteggiamenti e modi d’operare del tutto non consoni all’attività preposta, sfociando, svariate volte, in atteggiamenti al limite del legale.
Tale mansione dovrebbe essere svolta nel rispetto delle normative di legge e dei codici di autoregolamentazione che si sono dati alcuni gestori.
In particolare, le società del recupero crediti devono relazionarsi con i consumatori preservando semplicemente un ruolo di intermediazione, che deve essere svolto con professionalità e rispetto dei diritti dei consumatori.
Proprio il fatto che il credito sottostante sia relativo ad rapporto di consumo impone che possa essere richiesto unicamente il pagamento di somme che le aziende creditrici garantiscono essere come certe ed esigibili.
Ne deriva che le società di recupero crediti sono obbligate a sospendere ogni attività nel caso in cui il consumatore comprovi documentalmente la pendenza di una contestazione del credito o di aver attivato una procedura di conciliazione.
Quanto alle modalità con le quali può svolgersi il recupero, secondo una circolare del Ministero dell’Interno, è ammesso il rintraccio telefonico, telematico e domiciliare del soggetto obbligato anche a mezzo della consultazione di registri ed elenchi pubblici.
Tuttavia, gli operatori sono tenuti a fornire compiuta informazione della propria qualità e della società di recupero crediti per la quale operano e, contestualmente, ad accertare, volta per volta, l’identità delle persone contattate.
Infatti, in ottemperanza alla normativa in materia di privacy è vietato comunicare ingiustificatamente a terzi (familiari, colleghi di lavoro, vicini di casa) informazioni relative allo stato della pratica allo scopo di esercitare sul soggetto obbligato indebite pressioni. In nessun caso è possibile confrontarsi con dei minori.
In generale, gli operatori del recupero crediti, quando contattano i consumatori, non possono utilizzare titoli mendaci o toni minacciosi atti a generare indebita pressione, né prospettare conseguenze irreali o inapplicabili (es. distacchi di utenze non previsti dal contratto; iscrizione di ipoteche su crediti irrisori, conseguenze penali per l’inadempimento, etc.).
Brevemente, inoltre, vi forniamo una rassegna di quali sono le condotte alle quali le società di recupero crediti devono attenersi, secondo i Codici di autoregolamentazione, nel contatto con i consumatori.
Per quanto riguarda i contatti telefonici:
Per quanto concerne, invece, le lettere postali:
Riguardo, inoltre, le comunicazioni elettroniche:
Venendo, infine, alle visite a casa:
In conclusione, si ricorda che con l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 per la tutela della privacy, meglio noto con la sigla GDPR, a partire da maggio 2018, le società di recupero e gestione dei crediti sono chiamate ad uno sforzo importante in materia di compliance, allo scopo di garantire il pieno rispetto delle nuove regole e un più elevato livello di tutela dei diritti dei consumatori.
17 Ottobre 2018 · Andrea Ricciardi
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