Sarei interessato ad acquistare un immobile a un’asta giudiziaria.
La trascrizione del pignoramento è datata luglio 2008, mentre nell’ottobre 2008 il tribunale ha assegnato l’immobile alla comproprietaria e alla figlia. La trascrizione dell’assegnazione è datata giugno 2009.
La mia domanda è semplice: se acquisto l’immobile all’asta, ne acquisto anche l’usufrutto o solo la nuda proprietà? Ho letto che la trascrizione dell’assegnazione non ha effetto se successiva a quella del pignoramento. Questo riguarda solo il creditore o anche il terzo acquirente?
Se io comprassi l’immobile, potrei andarci ad abitare oppure no? In sostanza, acquisterei tutto l’immobile o solo la nuda proprietà?
Lei acquisirà la proprietà dell’immobile (usufrutto e nuda proprietà se così vogliamo dire).
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è idoneo a costituire un diritto reale di uso o di abitazione a favore dell’assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, opponibile, se avente data certa, ai terzi entro nove anni o altrimenti anche dopo i nove anni se il titolo sia stato in precedenza trascritto.
Tuttavia, in tale contesto e’ stato anche sancito, da giurisprudenza conforme, che il diritto vantato dall’assegnatario della casa coniugale, opponibile al terzo acquirente, non paralizza quello del creditore di procedere sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente.
In pratica, se il terzo acquista l’immobile dal coniuge proprietario e non assegnatario dell’immobile, dovrà lasciare il coniuge assegnatario nell’appartamento per 9 anni (18 se è stata trascritta l’assegnazione). Non è così se il terzo acquista l’appartamento nell’ambito di una procedura esecutiva di espropriazione tramite vendita all’asta.
28 Marzo 2015 · Tullio Solinas
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