L’accettazione eredità con beneficio di inventario è d’obbligo per un minore?





Accettazione eredità con beneficio inventario





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Siamo quattro sorelle e intendiamo accettare con beneficio di inventario l’eredità di nostro padre: si tratta di un capannone e il 50% di un appartamento, entrambi gravati da pignoramento cartelle Equitalia. Vorremmo poter vendere il capannone e liquidare le cartelle e salvare il 50% dell’appartamento dove da anni vive una delle sorelle.

il mercato immobiliare però è in crisi e temiamo di non riuscire a vendere il capannone subito e con il passare degli anni doverci accollare le tasse IMU, TARI, TASI.

Se invece noi rinunciamo e avendo figli minori il giudice trasferisce a loro l’eredità avremmo più tempo per gestire la vendita e l’estinzione del debito? Anche il minore deve accettare con beneficio di inventario? E al raggiungimento della maggiore età se nulla è stato ancora venduto può rinunciare all’eredità?

Per un minore, l’accettazione dell’eredità deve essere necessariamente effettuata con beneficio di inventario ai sensi dell’articolo 471 del codice civile, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede minore nei limiti del valore dell’attivo ereditario.

In caso sia di accettazione con beneficio di inventario che di rinuncia per il minore, sarà necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 del codice civile. Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all’eredità (in seguito a rinuncia del genitore) opti per l’accettazione con beneficio di inventario per il minore, ne deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede.

Ciò vuol dire che il minore, divenuto maggiorenne, non potrà più rinunciare all’eredità (semel heres, semper heres).

Se il rappresentante non compie l’inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità – si pone, per i minori una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario (con conseguente accettazione dell’eredità pura e semplice), così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’articolo 489 del codice civile, che i minori non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alla normativa vigente, in particolare riguardo la redazione dell’inventario.

Tuttavia, va qui ribadito che se si intende dismettere i cespiti ereditari nel periodo che intercorre fra l’accettazione da parte del minore con beneficio d’inventario e il raggiungimento della maggiore età, è necessario che sia redatto l’inventario da parte dei genitori, con l’assistenza di un notaio che provvederà alla formazione della graduatoria dei creditori ereditari, e sarà sempre necessaria l’ulteriore autorizzazione del giudice tutelare.

Inoltre, è bene sapere che l’accettazione con beneficio di inventario non esonera l’erede (sia esso maggiorenne o minorenne) dall’obbligo di corrispondere, con i redditi o il patrimonio personali, i tributi gravanti sui cespiti del de cuius in epoca successiva al decesso.

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21 Ottobre 2019 · Lilla De Angelis

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