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Un erede ha fatto inserire in un inventario redatto dal notaio una scrittura da parte del suo commercialista attestante debiti del de cuius inesistenti, posso impugnare l’inventario o fargli causa per infedele dichiarazione?
Il codice civile prevede la decadenza dal beneficio d’inventario per l’erede che ha omesso in mala fede di denunziare nell’inventario beni appartenenti all’eredità, o che ha denunziato in mala fede, nell’inventario stesso, passività non esistenti (articolo 494).
Poco tempo fa è venuta a mancare mia madre, la quale nel corso della sua vita ha avuto molte vicende patrimoniali travagliate, per questo motivo dopo essermi informato sarei propenso per l'accettazione col beneficio di inventario, ma non mi è chiara la dinamica: la prima, è se chi redige l'inventario (cioè il soggetto da me incaricato, ad esempio il notaio o il cancelliere) si prende lui la briga di rintracciare tutti i beni di mia madre (io non sarei davvero in grado di farlo!). Secondo, se una volta redatto l'inventario (e quindi solo quando ho un'idea di quello che mia madre ha lasciato), possa fare in questo modo: procedere solo in quel momento alla fatidica scelta, cioè se accettare con beneficio d'inventario o rinunciare a tutto. Dimenticavo: in qualità di "possibile" erede, potrei avere liberamente accesso alle sue informazioni (ad esempio fare l'accesso per vedere se vi sono delle cause ... [leggi tutto]
Com'è noto, l'effetto del beneficio d'inventario consiste nel tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede: di conseguenza, l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti. Se il patrimonio non è sufficientemente capiente, i creditori del defunto, ancora non soddisfatti, non possono aggredire il patrimonio dell'erede. Se l'erede è in possesso dei beni ereditati (tutti o alcuni) e intende accettare l'eredità con beneficio d'inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l'inventario non è compiuto nei tre mesi, l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto. Se l'erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l'accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da ... [leggi tutto]
La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditati, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario. Quest’ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può liquidare od esigere il versamento dell'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario è, comunque, tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. Allo scopo di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede è necessario, inoltre, il preventivo inventario dei beni ricevuti in eredità. Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario l'Agenzia delle entrate può procedere alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi, solo così, quantificare ... [leggi tutto]
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