Diritto del lavoratore a fornire la propria prestazione in smartworking ai sensi dell’articolo 9 comma 5 ter del decreto milleproroghe


Fino al 30/6/2023 il dipendente con figlia minore di anni 14 con coniuge anch'egli lavoratore, ha diritto a fornire la propria prestazione in smartworking

Sono un lavoratore di un azienda, la quale ha sottoscritto un accordo per disciplinare lo smartworking, accordo dal quale è esclusa la mia mansione: avendo una figlia under 14, mia moglie lavoratrice e la mia mansione compatibile con il lavoro agile, posso comunque chiedere il diritto a usufruirne secondo l’articolo 9 comma 5 ter del decreto Milleproroghe, anche se sono escluso dagli accordi individuali?

L’articolo 9 comma 5 ter del decreto legge 198/2022 (decreto mille proroghe), proroga al 30 giugno 2023 le disposizioni di cui all’allegato B punto 2 dell’articolo 10, comma 2 del decreto legge 24/2022, secondo il quale, in sostanza, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, e il coniuge sia un lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smartworking) anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

In linea di massima, dunque, nella fattispecie, sussistono i requisiti affinché il lavoratore possa fornire la propria prestazione in modalità agile. Il punto dolente è rappresentato dal fatto che lo smartworking deve essere considerato, dal datore di lavoro, compatibile con le caratteristiche della prestazione. In caso di contenzioso su tale aspetto della questione, si renderebbe necessario un preventivo accertamento giudiziale della compatibilità dello smartworking con la specifica mansione svolta dal lavoratore, con i problemi conseguenti di non facile soluzione (tempestività della sentenza con la scadenza del prossimo 30 giugno, ad esempio).

16 Marzo 2023 · Antonio Scognamiglio

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