Dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero

- Redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero da cittadini italiani residenti in Italia

Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale).

Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

I cittadini italiani residenti in Italia che hanno prodotto redditi da lavoro dipendente in uno Stato estero devono presentare dichiarazione dei redditi con modello 730 e il reddito sarà determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita con apposito decreto ministeriale. Un esempio di tabella per i redditi convenzionali prodotti nel corso del 2018 è possibile visualizzarla qui.

Per quanto attiene i contributi da versare all'INPS essi andranno calcolati sulla base della retribuzione convenzionale, ma solo per i lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale. Sono pertanto esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della normativa vigente, che richiede il versamento di ulteriori contributi, gli Stati dell’Unione europea ossia:

Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia.

I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l’anno 2018 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

- Redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero da cittadini italiani residenti all'estero

Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori dal territorio nazionale per più di un anno devono richiedere al proprio Comune la cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e conseguentemente il trasferimento nell’Anagrafe dei residenti all’estero (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell’espatrio.

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni;
b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero;
c) l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

Comunque, gli accordi vigenti con i paesi esteri, per evitare le doppie imposizioni, sono visualizzabili qui.

15 Maggio 2019 · Giorgio Valli




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