Decadenza notifica cartella esattoriale per imposte sul reddito e per tasse comunali relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Decadenza notifica cartella esattoriale per imposte sul reddito

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

  1. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36~bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602;
  2. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ler del citato decreto del Presidente della Repubblica n, 600 del 1973;
  3. del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio.

Decadenza notifica cartella esattoriale per tassa automobilistica

Non trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 25 primo comma del DPR numero 602/73, ma, a pena di decadenza, la cartella per bollo auto non pagato va notificata al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza.

Il relativo procedimento di riscossione (formazione e notifica della cartella di pagamento) è regolato dall'articolo 163, primo comma, della Legge numero 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, trattandosi di un tributo locale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Decadenza notifica cartella esattoriale per TARSU

Il Comune emette l'avviso di accertamento, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto Legislativo 507/93, nei seguenti casi: denuncia infedele, denuncia incompleta, denuncia omessa. Non è previsto l'avviso di accertamento nel caso di omesso pagamento.

A partire dal l gennaio 2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati; entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Per la TARSU relativa agli anni anteriori al 2007, le nuove regole si applicano solo se i rapporti di imposta erano ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2007.

Al contrario, per i rapporti di imposta non più pendenti alla data del 1 gennaio 2007, valgono i termini seguenti:

  1. in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune emette Un avviso di accertamento in rettifica, tale avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa;
  2. in caso di omessa denuncia, il Comune emette l'avviso di accertamento d'ufficio e tale avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Nel caso in cui la cartella per TARSU sia relativa ad anni anteriori al 2007, il Comune è tenuto a dimostrare di avere effettuato !'iscrizione a ruolo entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo.

Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

In mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta.

Decadenza notifica cartella esattoriale per imposta di registro

I termini di decadenza entro i quali l'Amministrazione Finanziaria può esercitare il proprio potere di accertamento e di liquidazione della maggiore imposta sono disciplinati dalle singole leggi d'imposta (uniche eccezioni IRPEF ed IVA disciplinate dal DPR numero 602/1973).

Orbene, ai fini dell'individuazione del termine entro cui la cartella di pagamento può essere notificata al contribuente occorre far riferimento al più generale termine di prescrizione decennale del diritto di credito di cui al!' articolo 2946 codice civile.

Pertanto, ai fini del'imposta di registro, la possibilità di notificare la relativa cartella di pagamento dell'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

I termini di decadenza appena indicati sono quelli che emergono dalla interessante pronuncia 2549/47/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale i giudici, dopo un breve riepilogo delle vicende giuridiche legate alla riscossione dei tributi di questi ultimi anni, hanno ritenuto di esaminare per ogni tributo i rispettivi termini entro i quali il concessionario è tenuto ad esercitare la propria azione.

20 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic


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