Tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Pillole

La tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta da chi, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale. Per le famiglie la Tariffa Rifiuti (TA.RI.) viene calcolata in base ai metri quadrati dell'immobile compresi box/posto auto, cantine, soffitte, escluse le aree scoperte (balconi, terrazzi, giardini) ed al numero di persone del nucleo familiare che vivono nell'immobile.

La tassa e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione dell'utenza, il tributo non e' dovuto per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

I soggetti obbligati presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente e' tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini e' iscritto in ruoli consegnare al concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro entro l'anno successivo a quello per il quale e' dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale e' prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento e' notificato.

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta.

Le sanzioni sono ridotte se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

La contestazione della violazione collegata all'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

28 Luglio 2016 · Roberto Petrella


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