Decadenza della notifica di atti originati da omesso o insufficiente pagamento di imposte tasse e contributi


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Ci occuperemo esclusivamente di crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione (PA) in cui la pretesa del credito può essere originata:

  1. dal controllo di una dichiarazione presentata dal debitore o dal controllo dei dati direttamente disponibili alla PA creditrice (controllo automatico);
  2. dal controllo incrociato della dichiarazione presentata dal debitore con la dichiarazione presentata da terzi (datore di lavoro, o altri sostituti d’imposta e non, ai quali il debitore abbia erogato prestazioni fonti di reddito) o con i dati acquisiti da enti previdenziali e assistenziali, dal catasto, da banche e imprese assicuratrici.
  3. da un’attività di controllo sostanziale.

20 Aprile 2015 · Giorgio Valli

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  • bitman 29 Luglio 2015 at 00:08

    Ho ricevimento a Luglio 2015 un avviso da parte dell’INPS in cui in seguito a controlli sulla dichiarazione dei redditi 2010 per l’anno 2009 mi contestano il mancato versamento dei contributi per la gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/1995. Mi sembra di capire leggendo l’articolo che quest’avviso mi sarebbe dovuto arrivare entro Dicembre 2014 è possibile che questo debito nei loro confronti sia prescritto ? e cosa dovrei fare ?

    • Annapaola Ferri 29 Luglio 2015 at 06:59

      Ci troviamo di fronte ad un caso di omissione contributiva (INPS) non ad una irregolarità relativa alla dichiarazione dei redditi (Agenzia Entrate). La prescrizione quinquennale decorre pertanto non dall’anno di imposta (2009) ma dall’anno in cui i contributi alla gestione separata avrebbero dovuto essere versati (2010).

      In linea generale, per imposte, tasse e contributi per i quali non c’e’ obbligo di presentazione di una dichiarazione, oppure quando la dichiarazione, pur essendo obbligatoria, sia stata omessa, o, ancora, qualora la dichiarazione debba essere presentata una tantum, la PA puo’ procedere d’ufficio con attivita’ di controllo sostanziali per l’accertamento di un proprio credito.

      In tale ipotesi l’atto esecutivo (nella fattispecie avviso di addebito INPS) va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’imposta, la tassa o il contributo andavano versati. In pratica gli anni soggetti al recupero del credito sono, in questo caso, sei, se si comprende anche l’anno in cui il versamento andata effettuato.