Patrizio oliva

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L’espropriazione dei beni di proprietà del debitore ubicati presso la sua residenza è un’azione esecutiva fruttuosa se, e solo se, il debitore conserva, presso la propria abitazione, gioielli, denaro, collezioni di valore, opere d’arte, mobili di antiquariato, impianti tecnologici sofisticati, beni cioè la cui espropriazione e conseguente vendita all’asta può, in linea teorica, portare al rimborso, totale o parziale del credito azionato.

La procedura di espropriazione dei beni collocati presso la dimora del debitore ha un costo per il creditore procedente, tanto è vero che mobili ed elettrodomestici vecchi (non alienabili proficuamente all’asta) vengono lasciati in custodia al debitore, altrimenti il creditore dovrebbe assumere anche l’onere di anticipare le spese di custodia per il recupero di un credito dall’esito incerto..

Questo per dire che, dopo il primo tentativo di pignoramento, il creditore procedente si asterrà dal proseguire nell’avviare ulteriori azioni esecutive presso la residenza del debitore e tenterà, se possibile, il pignoramento del conto corrente o della retribuzione del debitore. Oppure, si metterà l’anima in pace.

La pensione di reversibilità così come quella indiretta è pignorabile nella misura del 20% della parte eccedente il minimo vitale.

Alla data in cui si scrive il minimo vitale è pari a due volte il massimo dell’assegno sociale (euro 534,4 x 2 = 1068,8 euro).

26 Aprile 2024 · Patrizio Oliva

Tutto dipende dalla natura dei pignoramenti in arrivo rispetto a quello in essere: se ad esempio, il pignoramento in essere è di natura ordinaria, e quelli in arrivo sono di natura diversa, supponiamo esattoriale e/o alimentare, non c’è accodamento e la trattenuta sulla retribuzione stipendiale complessiva può impegnare fino al 50% della busta paga netta.

Se, invece, i pignoramenti in arrivo si riferiscono all’azionamento di crediti insoddisfatti della medesima natura ordinaria o esattoriale di quello già in essere, il giudice decreta l’accodamento e il creditore procedente decide di agire, per abbreviare i tempi di rimborso, pignorando il conto corrente del debitore inadempiente, gli accrediti relativi alla busta paga già decurtata non possono essere oggetto di decurtazioni ulteriori e devono essere lasciati intonsi.

Ciò in ossequio alla normativa dettata dall’articolo 545 del codice di procedura civile secondo il quale la decurtazione dello stipendio del debitore per crediti azionati di natura ordinaria o esattoriale non può superare il 20% della retribuzione al netto degli oneri contributivi, previdenziali e fiscali. Diverso il discorso se i crediti azionati sono di natura alimentare.

19 Aprile 2024 · Patrizio Oliva

L’articolo 545 del codice di procedura civile stabilisce che non può aversi più di un pignoramento sul medesimo stipendio per un pluralità di crediti azionati contemporaneamente della medesima natura.

Tuttavia il creditore insoddisfatto accodato ad ottenere trattenuta stipendiale potrebbe optare per il pignoramento del conto corrente intestato al debitore o per l’espropriazione e la vendita all’asta di altri beni di proprietà del debitore.

18 Aprile 2024 · Patrizio Oliva

Sulla questione è intervenuta la Corte di cassazione con la sentenza 619/2017 ribadendo la validità della precedente sentenza 23847/2008 in base alla quale il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti nello stesso momento, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall’articolo 39 del codice di procedura civile – la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la causa petendi ed il petitum, incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice – ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex articolo 493 del codice di procedura civile, senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell’esecuzione, applicando l’articolo 92 del medesimo codice, può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.

In altre parole, è facoltà del creditore agire con più pignoramenti nello stesso momento, in forza del medesimo titolo esecutivo: il creditore che abbia ottenuto una sentenza di condanna nei confronti di una persona ed attivato un pignoramento mobiliare o immobiliare, potrebbe contemporaneamente aggredire anche il conto corrente del debitore, lo stipendio, la pensione; è lecito, cioè, il cumulo delle procedure esecutive, anche e solo per accelerare i tempi di rimborso del credito azionato.

Naturalmente, qualora venga avviato il contemporaneo pignoramento di più beni immobili quando invece il credito ben potrebbe essere soddisfatto con una sola procedura esecutiva e negli stessi tempi, è facoltà del debitore opporsi, come chiarito dalla sentenza 26204/1995, e chiedere la riduzione del pignoramento ai sensi dell’articolo 496 del codice di procedura civile.

Concludendo: nonostante il pignoramento della pensione in esecuzione e gli altri due pignoramenti della pensione accodati, qualcuno dei tre creditori (in particolare i due procedenti per i quali la trattenuta è stata differita nel tempo), potrebbe sicuramente pignorare il conto corrente gravido del ricavato dalla vendita delle proprietà finora non aggredite o l’immobile appena acquistato dal debitore inadempiente.

12 Aprile 2024 · Patrizio Oliva

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