Patrizio oliva

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Il datore di lavoro è obbligato, appena il primo credito verrà soddisfatto, a corrispondere la trattenuta mensile al creditore successivo, al quale il giudice ha concesso l’accodamento.

In tempi, come questi, di stretta creditizia è molto difficile ottenere un prestito: inoltre le banche e le finanziarie devono stare molto attente a non creare sovraindebitamento in quanto potrebbero vedersi annullato il diritto al rimborso dal giudice su ricorso del debitore, ai sensi della legge 3/2012.

Ora, con una rata sostenibile di soli 180 euro (pari al 20% della busta paga netta) e con un contratto a tempo determinato (che non fornisce alcuna garanzia di continuità nel rimborso rateale) è molto difficile ottenere un prestito.

Per la medesime ragioni, tuttavia, si può stare abbastanza tranquilli rispetto ad eventuali azioni esecutive avviate dal creditore insoddisfatto dal rimborso dei crediti revolving.

Quindi il debitore, considerato che risulterebbe del tutto indifferente la eventuale segnalazione nel Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) privati, dal momento che mai e poi mai riuscirebbe ad ottenere accesso al credito stante le attuali condizioni reddituali, può interrompere volontariamente il versamento delle rate mensili di rimborso del prestito rotativo (revolving), se proprio non ce la fa ad andare avanti, ed attendere un eventuale pignoramento della busta paga che potrà portare ad una trattenuta presso il datore di lavoro, nell’ipotesi peggiore, pari a 180 euro/mese, anche se i due creditori agissero contemporaneamente per vie legali. Si tratta dell’ultima spiaggia o consolidamento del debito cosiddetto del tipo “fai da te”.

20 Marzo 2024 · Patrizio Oliva

Il datore di lavoro deve, per legge (articolo 546 del codice civile – obblighi del terzo pignorato) accantonare il quinto dello stipendio, al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della trattenuta in corso per pignoramento, che verrà poi restituito al debitore inadempiente qualora il giudice decida di propendere per l’accodamento della seconda trattenute per pignoramento reputando entrambi i crediti azionati della medesima natura: si tratta di una decisione che non può essere assunta dal datore di lavoro, ma che spetta esclusivamente al giudice.

La trattenuta complessiva gravante sullo stipendio per pignoramenti pregressi e rimborso di un eventuale prestito dietro cessione del quinto, non può superare, per legge, il 50% dello stipendio (sempre al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo delle trattenute in corso per pignoramento, e per il rimborso di un eventuale prestito dietro cessione del quinto): nella fattispecie, dalla data di notifica del pignoramento dello stipendio a quella del decreto di assegnazione giudiziale che sancirà l’accodamento della seconda trattenuta, la riduzione stipendiale arriverà al 40%.

Purtroppo i termini temporali che intercorrono dalla notifica al terzo del pignoramento fino alla pubblicazione del decreto di assegnazione non sono definibili a priori ma dipendono dai carichi di lavoro del tribunale e del giudice designato, nonché dalla cura e attenzione che un eventuale legale, assunto dal debitore esecutato, porrà in atto affinché la legge faccia il proprio corso in tempi accettabili per il debitore.

In sostanza, nel caso preso in esame. il debitore inadempiente con due pignoramenti notificati, per crediti della medesima natura, il quale percepisse mille euro di stipendio netto, dovrà tirare avanti con 600 euro/mese fino alla pubblicazione del decreto di accodamento del tribunale.

17 Marzo 2024 · Patrizio Oliva

Il creditore insoddisfatto notifica al debitore inadempiente l’atto di precetto con l’importo – da versare in un’unica soluzione entro dieci giorni dalla notifica – comprensivo del capitale residuo dovuto nonché degli interessi moratori da corrispondere per il ritardato pagamento. Se il debitore non adempie il creditore procedente notifica l’atto di pignoramento al terzo debitore del debitore (nella fattispecie all’INPS, ma quanto successivamente esposto vale anche per un qualsiasi datore di lavoro in occasione di un pignoramento dello stipendio) e chiede al giudice di riconoscergli quanto richiesto dal precetto, più le spese legali sostenute per il ricorso giudiziale ed eventualmente, gli interessi legali per il tempo in cui verrà effettuata la riscossione coattiva (articolo 1284 del codice civile, comma 4).

Infatti, secondo l’ordinanza 61/2023 della Corte di cassazione, la norma dell’articolo 1284 del codice civile, comma 4, individua il tasso legale degli interessi da applicare, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.

Comunque, va chiarito subito che il tasso di interesse legale da applicare, non dipende dall’importo azionato giudizialmente dal creditore, ma viene fissato anno per anno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il giudice stabilisce, allora, in sede di assegnazione, l’importo complessivo da riconoscere al creditore procedente: sull’importo assegnato andranno calcolati gli interessi legali nel corso degli anni in cui verrà trattenuta la rata di rimborso.

Immaginiamo, per semplicità, che il credito complessivamente assegnato dal giudice sia di 10 mila euro, che l’udienza si sia tenuta 60 giorni (fine ottobre) prima della fine dell’anno X, che la trattenuta mensile sia fissa e pari a 100 euro, che il tasso di interesse legale, stabilito dal MEF all’inizio dell’anno X (in realtà viene fissato a metà dicembre dell’anno X – 1) sia del 12%, che l’anatocismo sia annuale e cioè che la rivalutazione del credito residuo venga effettuata al 27 dicembre di ciascun anno.

Il tasso legale mensile nell’anno X allora è pari all’1%

Il 27 dicembre dell’anno X il capitale residuo rivalutato sarà pari a 10.000 + 10.000 * 2/100 = 10.020 (a fine anno il capitale è stato rivalutato del 2% di 10 mila euro è cioè di 20 euro)

Il capitale residuo al 28 dicembre dell’anno X sarà dato da capitale residuo rivalutato detratta la trattenuta bimestrale (in totale,200 euro), ovvero 10.020 euro – 200 euro pari cioè a 9.820 euro.

Notiamo che, per effetto degli interessi applicati, dato il credito complessivamente assegnato dal giudice (10 mila euro), dopo due rate, ciascuna da 100 euro, versate dal datore di lavoro per conto del debitore, il debito residuo non è di 9.800 euro, ma di 9.820 euro.

Supponiamo, adesso, che nell’anno X+1 il tasso legale di interesse fissato dal MEF sia del 10%.

Il 27 dicembre dell’anno X+1 il capitale residuo rivalutato sarà pari al capitale residuo a fine anno X con l’applicazione di un tasso complessivo di interesse del 10%.

In altre parole il credito residuo rivalutato sarà dato da 9.820 + 9.820 * 10/100 = 9.820 euro + 982 euro = 10.802 euro

Il capitale residuo al 28 dicembre dell’anno X + 1 sarà dato dal capitale residuo rivalutato nell’anno X+1 detratta la trattenuta annuale (1.200 euro), ovvero 10.802 euro – 1.200 euro pari cioè a 9.602 euro.

Insomma, dopo 14 rate versate da 100 euro ciascuna per totali 1.400 euro il debito iniziale di 10 mila euro è diventato un debito residuo di 9.602 euro. Ecco perchè, quando è possibile, il pignoramento presso il datore di lavoro va sempre evitato.

Si prosegue, iterando il procedimento, fino all’azzeramento del credito complessivamente assegnato dal giudice (somma precettata più eventuali spese legali concesse).

1 Marzo 2024 · Patrizio Oliva

In linea di principio le donazioni (trasferimento di denaro effettuato senza l’incombere di obblighi contrattuali) a meno che non siano di modico valore (la quantificazione del modico valore è fatta dal giudice tenendo conto delle condizioni economiche del donante, sono nulle se non formalizzate con atto notarile.

In caso di azione esecutiva nei confronti del donante, il creditore può pretendere la restituzione degli importi accreditati dal donante, con bonifico. sul conto corrente del donatario

29 Febbraio 2024 · Patrizio Oliva

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