Patrizio oliva

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Fino a quando le notifiche sono “a voce” il debito non esiste.

Per capire come eventualmente opporsi alle eventuali richieste “scritte” di pagamento bisognerebbe esaminare la delibera comunale che ha concesso la locazione.

Può provare ad utilizzare il servizio estratto conto on line di Equitalia. Questa è la guida:

guida estratto conto equitalia

C’è la possibilità di esaminare il piano di rateazione aggiornato.

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 10 comma 13-bis) prevede la possibilità di chiedere la proroga per le rateazioni concesse entro il 28 dicembre 2011. Anche se c’è stata decadenza della rateazione.

Se il suo piano di rateazione è stato concesso dopo il 28 dicembre 2011 può provare a chiedere (magari ad altro sportellista o, meglio, a più d’uno) cosa succede se lei decade dal beneficio della rateazione (non pagando due rate successive).

Se cioè, in questo caso, potrà fruire della proroga con un piano di rientro in 72 rate. Sicuramente dovrà farsi carico di maggiori interessi, ma il peso della rata mensile dovrebbe comunque diminuire.

Non è escluso che possano esserci ulteriori novità sulla rateazione anche dalla conversione in legge del decreto “Cresci Italia, che dovrebbe aversi a giorni.

25 Febbraio 2012 · Patrizio Oliva

Se il contratto di locazione è registrato a data certa prima del pignoramento, l’acquirente in sede d’asta è tenuto a rispettarlo.

Ma, la proroga è automaticamente disdettata.

Paradossalmente, il problema è dell’attuale proprietario. In ragione dell’esistenza del contratto di locazione e della sua durata, l’immobile avrà un valore minore e maggiore sarà il debito residuo dell’attuale proprietario, dopo la procedura di espropriazione.

25 Febbraio 2012 · Patrizio Oliva

Le banche, Poste Italiane, gli intermediari finanziari, le società di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, a decorrere dall’1.1.2012, sono obbligati a comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria:

  1. le movimentazioni che hanno interessato i rapporti con i clienti;
  2. le informazioni relative ai rapporti con i clienti;
  3. l’importo delle operazioni effettuate con i clienti.

In particolare,la circolare 4.11.2011 del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che le operazioni di prelievo e/o di versamento su conto corrente di contante superiore ai 999 euro non concretizzano automaticamente una violazione.

Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configura solo quando concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.

La precisazione si è resa necessaria dal momento che numerose banche hanno provveduto a comunicare la condotta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e, in taluni casi, anche ad effettuare la segnalazione dell’operazione come sospetta di riciclaggio alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria di Bankitalia).

Occorre, peraltro, sottolineare come costituisca elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ma della segnalazione dell’operazione alla UIF:

  1. in generale, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti;
  2. in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro.

In ordine a tale specificazione normativa, la circolare 11.10.2010 n. 297944 del Ministero dell’Economia ha precisato che i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette devono:

  1. valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate;
  2. raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia.

In pratica, è esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione (ovvero non è introdotto alcun “automatismo”). La mera ricorrenza dell’indicatore in questione non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

25 Febbraio 2012 · Patrizio Oliva

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ABI dovranno definire, con apposita convenzione, le caratteristiche di un conto corrente di base che le banche saranno tenute ad offrire.

La convenzione individua le caratteristiche del conto corrente base avendo riguardo, tra l’altro, ai seguenti criteri:

  1. inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito;
  2. struttura dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile;offerta senza spese alle fasce socialmente svantaggiate di clientela (in tali casi, il conto corrente di base sarà anche esente dall’imposta di bollo).

La convenzione finalizzata a stabilire le caratteristiche del conto corrente di base dovrà essere stipulata entro il 6.3.2012.

In caso contrario, le caratteristiche del conto saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia.

Entro il medesimo termine, l’ABI e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno definire le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carta di pagamento.

25 Febbraio 2012 · Patrizio Oliva

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