Chiara nicolai

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Ecco perché quando ci si stabilisce all’estero per qualche tempo è utile iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero): così infatti, il creditore è obbligato a notificare qualsiasi atto all’indirizzo di residenza registrato all’AIRE ed una notifica all’indirizzo italiano risulterebbe viziata in modo assoluto e pertanto, inesistente.

Comunque, per ottenere informazioni su un eventuale decreto ingiuntivo a carico del debitore, bisogna recarsi alla cancelleria del tribunale dove il debitore ha conservato la residenza durante la sua assenza dall’Italia, sperando che quel tribunale coincida con il tribunale territorialmente competente a trattare l’eventuale opposizione (cosa che avviene nel 99% delle situazioni).

Di solito, non è necessario un avvocato, ma la cosa potrebbe dipendere dalla cancelleria e dall’intraprendenza del debitore a muoversi in quell’ambiente.

Ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del DPR 602/1973, l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

22 Febbraio 2024 · Chiara Nicolai

La problematica non dipende dalla tipologia di contratto perfezionato fra il detentore dell’unità abitativa e l’ospite che con lui va a convivere.

Il fatto è che se due soggetti convivono nella medesima unità abitativa e fra loro intercorrono vincoli di parentela, devono far parte, per legge, della medesima famiglia anagrafica (un unico stato di famiglia per entrambi) e, conseguentemente, faranno parte del medesimo nucleo familiare.

Non basta che nonna e nipote vivano in stanze diverse dello stesso civico: gli spazi in cui vivono devono avere numeri civici diversi.

3 Dicembre 2023 · Chiara Nicolai

Il trattamento che è stato riservato al debitore è quello derivante da un pignoramento dello stipendio mitigato, azionando cioè solo per il capitale a debito, senza aggravio di spese legali e con l’applicazione di interessi vantaggiosi. Anche il 20% del TFR spettante al lavoratore sarebbe devoluto a qualsiasi creditore in occasione del passaggio in pensione o di eventuali dimissioni oppure per abbreviare il lunghi tempi di rimborso determinati da una trattenuta del quinto sullo stipendio del debitore inadempiente .

Evidentemente i vantaggi ottenuti non sono soddisfacenti per il debitore che non si rende conto che la legge 3/2012 è finalizzata ad evitare il suicidio del debitore inadempiente sovraindebitato, ma anche ad evitare il dissesto del creditore insoddisfatto!

Non si va in galera non rispettando il piano di rientro concordato con il giudice del sovraindebitamento: gli importi pagati andranno a compensare il credito complessivo rimasto insoddisfatto.

Dopodiché il creditore seguirà le usuali procedure di pignoramento con la trattenuta coattiva in busta paga, come avviane per tutti i debitori che non chiedono l’applicazione della legge 3/2012.

1 Dicembre 2023 · Chiara Nicolai

Bisogna accettare il principio che il debitore che si rivolge al giudice del sovraindebitamento non può restare proprietario di un immobile o di uno reddito stipendiale non gravato da trattenuta,
se il credito vantato dal debitore rimane insoddisfatto.

Il giudice ha accordato la medesima trattenuta dello stipendio che si sarebbe avuta con il pignoramento dello stesso, tenendo conto che la somma della trattenuta per crediti alimentari e quella per crediti ordinari non può superare il 50% della retribuzione netta.

In caso di pignoramento il creditore avrebbe comunque ottenuto il 20% del TFR spettante.

Va tenuto presente che in caso di pignoramento l’importo dovuto al creditore procedente sarebbe stato gravato da ulteriori spese di giudizio e da interessi legali che non sono stati, invece, applicati.

Non bisogna pensare alla legge 3/2012 come ad un meccanismo che rottama i debiti accumulati fino a qual momento, ma va ricordato che vanno tutelati anche i diritti dei creditori.

Con il dispositivo omologato dal giudice del sovraindebitamento ex legge 3/2012, una eventuale eredità o altri patrimoni sopravvenienti non potrebbero essere aggrediti dai creditori che, altrimenti, potrebbero sempre decidere di avviare azioni esecutive più tempestive nel recupero di quanto gli è dovuto rispetto al pignoramento dello stipendio (o domani, della pensione).

Quindi attenzione a venir meno agli impegni sottoscritti e al fatto che la pensione che spetterà fra poco al debitore, non è pignorabile: ricordare sempre che i debiti non rimborsati in vita si trasmettono agli eredi (ad esclusione delle sanzioni amministrative e penali) dopo il decesso del debitore.

26 Novembre 2023 · Chiara Nicolai

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