Compensare debiti contributivi con false indennità corrisposte al lavoratore configura il reato di truffa

Integra il delitto di truffa la condotta del datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme dichiarate come corrisposte al lavoratore, induce in errore l'INPS sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando cosi’ un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva.

Ne deriva che quando il datore di lavoro non si limiti ad esporre dati e notizie false in sede di denunce obbligatorie, ma dichiari falsamente di avere corrisposto ad un lavoratore dipendente un’indennità di disoccupazione, di maternità, assegni familiari o altra indennità a carico dell’ente previdenziale, cosi’ conseguendo l’ingiusto profitto di conguagliare il relativo importo con i contributi dovuti all’INPS, realizza il reato di truffa e non il reato di omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatorie, e neppure il reato di indebita compensazione.

Questa la decisione assunta dai giudici di legittimità nella sentenza 45225/14.

22 Novembre 2014 · Giorgio Valli




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