Demansionamento accertato in giudizio e adeguamento contributivo
Il datore di lavoro e’ responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore; qualunque patto in contrario e’ nullo. Il contributo a carico del lavoratore e’ trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga a cui il contributo si riferisce.
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore al dovuto, e’ tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori.
Il principio appena enunciato vale anche se il lavoratore è stato assegnato a mansioni inferiori rispetto a quelle poi riconosciute in sede giudiziale, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive (e, quindi, contributive): il datore di lavoro resta obbligato in via esclusiva per l’adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest’ultimo.
Si tratta dei contenuti giuridici che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 22379/15.
20 Novembre 2015 · Giorgio Martini
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Argomenti correlati: contributi previdenziali ed assistenziali, evasione contributiva, lavoro – mobbing straining demansionamento o svolgimento di mansioni superiori
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