Omissione contributiva – il datore di lavoro è tenuto anche al versamento della quota a carico del dipendente
Nel caso di omissione del versamento o dell’adempimento tardivo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro, quest’ultimo resta tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versate, tanto per la quota a proprio carico che per la quota a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi, e ciò al fine di evitare che, in conseguenza dell’inadempimento del datore di lavoro, venga riversato sul lavoratore il pagamento delle somme arretrate, il cui livello si accresce per il tempo dell’inadempimento, assumendo proporzioni apprezzabili e direttamente proporzionali al perdurare dell’inadempimento del soggetto obbligato.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 18232/15.
19 Settembre 2015 · Andrea Ricciardi
Argomenti correlati: evasione contributiva
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Costa sto leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo Omissione contributiva – il datore di lavoro è tenuto anche al versamento della quota a carico del dipendente • Autore Andrea Ricciardi • Articolo pubblicato il giorno 19 Settembre 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 4 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie evasione contributiva • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .