Chiusura unilaterale conto corrente e conseguente protesto assegno – la banca deve risarcire

La clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto di conto corrente opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti del rapporto di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti contrattuali, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge. Ne consegue che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato (Cassazione sentenza numero 2855 dell'11 febbraio 2005).

Quando si verifica la chiusura unilaterale di conto corrente il comportamento del dipendente della banca che, a conoscenza della chiusura del conto corrente, incassa comunque dal cliente un importo esplicitamente versato a copertura di un assegno, rilasciando addirittura una ricevuta con la dicitura "per pagamento assegno", non è sicuramente improntato al principio di correttezza e buona fede che deve accompagnare tutto lo svolgimento del rapporto contrattuale, compresa la fase di chiusura del conto corrente.

Sussiste l'obbligo per la banca, nel rispetto dell'interesse della controparte, di avvertire l'ex correntista dell'impossibilità di incassare una somma a copertura di un assegno che non avrebbe potuto mai essere pagato con la conseguente, inevitabile, levata del protesto.

In mancanza, non può essere rigettata la richiesta giudiziale di risarcimento dei danni cagionati al cliente dal protesto dell'assegno bancario emesso dopo la chiusura unilaterale del conto corrente.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 21163 del 17 settembre 2013.

19 Settembre 2013 · Ludmilla Karadzic


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2 risposte a “Chiusura unilaterale conto corrente e conseguente protesto assegno – la banca deve risarcire”

  1. Anonimo ha detto:

    Ho un attività commerciale ho una controversia con 2 fornitori i quali hanno messo all incasso 2 assegni a garanzia i quali sono stati protestati.

    Ho avvisato la banca della problematica ma la stessa non ha preso in considerazione la mia problematica .

    La stessa mi comunica che vuole chiudere il conto senza darmi nessuna possibilità di fare il versamento tardivo per effettuare il pagamento.

    La stessa mi dice inoltre che gli assegni post datati sono illegali, ma tutte le aziende scontano gli assegni post datati in banca quindi un grande controsenso.

    il funzionario inoltre mi dice che le norme interne sono quelle di chiudere il conto.

    Penso che all’atto dell’apertura del conto le norme interne vengono sottoscritte da ambedue le parti.

    Volevo sapere se è lecito tale comportamento.

    • Quando si emette un assegno la banca deve pagarlo, indipendentemente dalle problematiche che il traente possa esporre.

      Poiché il conto corrente è un contratto bilaterale, la banca può decidere di recedere quando crede, con il solo vincolo di rispettare i termini di preavviso: il pagamento tardivo può essere perfezionato nelle mani del creditore, con assegno circolare o con deposito infruttifero: quindi non è necessario che il debitore inadempiente disponga di un conto corrente.

      Come riferito in banca, l’emissione di assegni post datati è illegale e può essere pesantemente sanzionata: lei si sta confondendo con lo sconto delle cambiali, una differenza elementare che un qualsiasi operatore commerciale dovrebbe conoscere. L’assegno è uno strumento di pagamento, non un titolo di credito: non esiste la possibilità di scontare gli assegni.

      Il comportamento della banca è più che lecito.

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