Chiusura del conto corrente – la banca non può condizionarla alla restituzione di un debito del cliente

Può accadere che la banca opponga rifiuto alla richiesta di chiusura del conto formulata dal cliente, giustificando tale rifiuto con il mancato rimborso di somme indebitamente versate al correntista a titolo di stipendio e tredicesima mensilità.

Può accadere anche che, dopo il rifiuto di chiudere il conto corrente, trascorrano degli anni e che la banca proceda alla chiusura del conto corrente solo dopo la presentazione, da parte del cliente, di un esposto alla Banca d'Italia.

Nel frattempo, pur in assenza di movimentazioni in conto corrente, le spese di gestione continuano a lievitare.

La domanda che ci si pone è se il cliente sia tenuto a rimborsare alla banca le spese di gestione del conto corrente maturate nel periodo che intercorre dalla richiesta iniziale di chiusura a quella effettiva.

Orbene, in tema di rapporti di conto corrente, la richiesta di chiusura non può essere disattesa dalla banca in ragione della supposta esistenza di un debito del cliente nei confronti della banca.

Il diritto di recesso è infatti espressamente previsto dall'articolo 1855 del codice civile, che così dispone: Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

L'esercizio di tale diritto non può essere vanificato dalla condotta della banca che, affermandosi creditrice del cliente, mantenga aperto il conto. Condotta, quest'ultima, che vale, altresì, a snaturare lo stesso strumento del conto corrente, in quanto esso, ormai privo di movimentazioni, finisce per ridursi solamente a fonte di voci di costo a carico del cliente.

La banca deve dare corso con tempestività alla richiesta di chiusura del conto e tenere indenne il cliente dalla produzione di costi legati al mantenimento in esercizio del conto e dei conseguenti interessi a debito. La banca, pertanto, non ha diritto alla corresponsione delle spese di tenuta del conto corrente maturate successivamente allo scadere del termine di 15 giorni dall'esercizio del recesso.

Naturalmente, resta impregiudicata la questione relativa al diritto della banca di ottenere la restituzione dell'importo versato al cliente in eccedenza.

Quelli appena sinteticamente esposti sono i rilevanti contenuti della decisione numero 825 assunta il 22 aprile 2011 dall'Arbitro Bancario Finanziario.

14 Maggio 2014 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

2 risposte a “Chiusura del conto corrente – la banca non può condizionarla alla restituzione di un debito del cliente”

  1. Anonimo ha detto:

    Buonasera. Dopo 15 anni mi chiamano con un numero di cellulare e mi dicono che c’è un conto cointestato a me e al mio ex ancora aperto e che per la chiusura vogliono 500 euro. Ma è possibile una cosa di questo genere?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!