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Per la domanda di reddito di cittadinanza gli stranieri extracomunitari esentati dall’obbligo di presentare la documentazione integrativa del paese di origine – per attestare reddito percepito, patrimoni detenuti e composizione del nucleo familiare all’estero basterà una semplice autocertificazione
Come noto, il decreto legge 4/2019, in tema di reddito o pensione di cittadinanza, prevedeva l'obbligo, in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di produrre in fase istruttoria, ai fini dell'accoglimento della domanda, una certificazione dell'autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana. [ ... leggi tutto » ]