sentenze e ordinanze della Corte di cassazione in tema di lavoro e pensione


Mansioni superiori nel pubblico impiego – il diritto ad una adeguata retribuzione può essere negato solo con l’accertamento della collusione tra dipendente e dirigente

1 Dicembre 2016 - Ornella De Bellis


La normativa vigente esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore. Quanto invece all'obbligo di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego del diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, salva l'eventuale responsabilità per il relativo onere economico del dirigente che abbia disposto l'assegnazione, in caso di dolo o colpa grave. La portata applicativa del principio è da intendere come limitata e circoscritta al solo caso in cui le mansioni superiori vengano svolte in esecuzione di un provvedimento di assegnazione, ancorché nullo, ma non può essere contrastata dalla possibilità che al lavoratore vengano assegnate mansioni superiori al di fuori delle procedure prescritte per l'accesso agli impieghi ed alle qualifiche pubbliche, perché il cattivo uso di assegnazione di mansioni superiori impegna la responsabilità disciplinare e patrimoniale [ ... leggi tutto » ]


Pubblico impiego e svolgimento di mansioni superiori – no all’automatico riconoscimento della qualifica, ma la retribuzione va comunque adeguata

16 Novembre 2016 - Tullio Solinas


La normativa vigente nel pubblico impiego esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore. Quanto invece al divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori trattasi di disposizione soppressa con efficacia retroattiva; la portata retroattiva della disposizione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato. Tanto premesso, occorre pure rilevare che la legge (articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 165/2001) prevede la possibilità di assegnare il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, in caso di obiettive esigenze di servizio, nelle ipotesi che sussista la vacanza del posto in organico o la necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione dei posto. Il comma 5 qualifica [ ... leggi tutto » ]


Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di repèchage per il lavoratore licenziato

15 Novembre 2016 - Tullio Solinas


Il legislatore ha disciplinato le ipotesi in cui si presenta la necessità di sopprimere determinati posti di lavoro a causa di scelte attinenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (articolo 3 legge 604/1966). Compete ai giudice il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei motivo addotto dal datore di lavoro, il quale ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto. Sotto il medesimo versante, va considerato che la dimostrazione della effettività delle ragioni sottese al provvedimento espulsivo, non è sufficiente da sola ad integrare gli estremi dei giustificato motivo oggettivo, essendo necessaria la prova della inutilizzabilità dei lavoratore in altre posizioni equivalenti, secondo un consolidato principio giurisprudenziale per il quale il licenziamento del lavoratore va adottato come soluzione estrema. Per giurisprudenza consolidata, infatti, vale il principio in base al quale il datore di lavoro ha l'onere [ ... leggi tutto » ]


L’accettazione del trattamento di fine rapporto non implica il mutuo consenso al licenziamento

10 Novembre 2016 - Tullio Solinas


La mera inerzia del lavoratore non è di per sé sufficiente a far ritenere una risoluzione del rapporto per mutuo consenso: affinché possa configurarsi una tale risoluzione è invece necessario che sia accertata, sulla base di ulteriori e significative circostanze, una chiara e certa volontà comune di porre fine ad ogni rapporto lavorativo. Peraltro, grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l'onere di provare le circostanze da cui ricavare la volontà chiara e certa delle parti di far cessare definitivamente il rapporto di lavoro. Per aversi tacito mutuo consenso inteso a risolvere o, comunque, a non proseguire il rapporto di lavoro non basta il mero decorso del tempo fra il licenziamento (o la scadenza d'un termine illegittimamente apposto) e la relativa impugnazione giudiziale, ma è necessario il concorso di ulteriori e significative circostanze della cui allegazione e prova è gravato il datore di lavoro (ovvero [ ... leggi tutto » ]


Ritenuta, sequestro e pignoramento dello stipendio o della pensione del coniuge obbligato al mantenimento

13 Ottobre 2016 - Marzia Ciunfrini


Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno di mantenimento, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente. La ritenuta così operata sullo stipendio o pensione del coniuge obbligato è tuttavia irrilevante, non trattandosi di sequestro, né di pignoramento, per quel che concerne i limiti di pignorabilità di pensioni e stipendi previsti dall'articolo 545 del codice di procedura civile nonché dall'articolo 2 della legge 180/1950, laddove tali norme dispongono che il sequestro ed il pignoramento di stipendi e pensioni, per il simultaneo concorso di crediti alimentari, esattoriali ed ordinari non possono colpire una quota maggiore della metà, valutata [ ... leggi tutto » ]