Pubblico impiego e svolgimento di mansioni superiori – No all’automatico riconoscimento della qualifica, ma la retribuzione va comunque adeguata

La normativa vigente nel pubblico impiego esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore.

Quanto invece al divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori trattasi di disposizione soppressa con efficacia retroattiva; la portata retroattiva della disposizione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art.

36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Tanto premesso, occorre pure rilevare che la legge (articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 165/2001) prevede la possibilità di assegnare il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, in caso di obiettive esigenze di servizio, nelle ipotesi che sussista la vacanza del posto in organico o la necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione dei posto. Il comma 5 qualifica come nulla l'assegnazione alle mansioni superiori al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, ma riconosce al lavoratore il diritto al trattamento economico della qualifica superiore, salva l'eventuale responsabilità per il relativo onere economico del dirigente che abbia disposto l'assegnazione, in caso di dolo o colpa grave.

Lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica, anche non immediatamente superiore a quella di inquadramento formale comporta in ogni caso il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore e tale diritto non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operativa dei nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento dei legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità dei lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo 36 della Costituzione.

I principi giuridici appena esposti emergono dalla lettura del dispositivo di cui alla sentenza 23161/2016 della Corte di cassazione.

16 Novembre 2016 · Tullio Solinas


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