Il beneficio di escussione

In molti casi, la possibilità di procedere esecutivamente nei confronti del debitore è subordinata all'obbligo di accertare che non vi sono altri beni utilmente aggredibili o capienti.

Ad esempio, l'esecuzione sui beni della comunione legale per debiti personali di un coniuge non può intraprendersi prima della negativa o insufficiente escussione del patrimonio personale del coniuge obbligato.

Il beneficio di escussione, inoltre, è concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Il creditore sociale, infatti, non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Tale beneficio opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.

La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

In talune circostanze il beneficio di escussione può essere convenuto contrattualmente come nell'ipotesi del beneficio d'escussione a favore del terzo datore di ipoteca non previsto dalla legge, ma possibile in base a quanto pattuito tra le parti o come nel caso della fideiussione.

A tale proposito va ricordato che il codice civile prevede che il fideiussore è sempre obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, ma che che le parti possono, tuttavia, convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale.

In questa ipotesi, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

18 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic




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2 risposte a “Il beneficio di escussione”

  1. ginarosa ha detto:

    Sono una nuova iscritta e non conosco ancora le procedure corrette per esporre il mio problema. Espongo brevemente: mio marito era titolare di una sas, ha una casa e un capannone di proprieta’, con un vincolo di destinazione per un figlio disabile. Causa la crisi, ha fermato l’attivita’ il 31.12.2013 sospendendo la p.iva, ma non l’ha messa in liquidazione. Non ha debiti con i fornitori, tutti saldati e fino al 2012 tutti i pagamenti con il fisco effettuati. E’ rimasto fuori dello scoperto bancario e di 2 finanziamenti chirografari con la banca per un totale di 90,000 €, che prontamente ha fatto un decreto ingiuntivo con precetto esecutivo. Il notaio che ha stipulato il vincolo ci ha rassicurati, ma mi è sorto un dubbio: la banca puo’ chiedere un fallimento? E se si, quel vincolo puo’ essere revocato, o valgono le stesse garanzie che si hanno a fronte di un decreto ingiuntivo? La banca non ha mai messo ipoteche sugli immobili, ho chiesto all’avvocato che ci segue ed ha risposto che se mio marito mette la societa’ in liquidazione, la banca non puo’ procedere al fallimento. Se è cosi come mai il commercialista non ce lo ha detto? Grazie per la risposta

    • Un imprenditore, per poter essere considerato “non fallibile”, deve possedere tutti i seguenti requisiti:

      1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
      2. aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
      3. avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

      Se suo marito, come lei sembra riferire, è fallibile, allora è possibile la revoca del vincolo di destinazione così come, ad esempio, spesso viene revocata la costituzione del fondo patrimoniale a cui il debitore conferisce gli immobili di proprietà.

      Non condivido, in questo senso, le certezze di notaio ed avvocato: tutto dipende dalla determinazione del creditore, dall’ammontare del debito, dal valore dell’immobile, dalla sua facilità di collocazione sul mercato e, soprattutto, dalla circostanza se il vincolo di destinazione è stato costituito in data precedente o successiva ai due finanziamenti chirografari (che la banca potrebbe aver concesso solo dopo aver verificato che sull’immobile di proprietà del debitore non sussistevano vincoli di destinazione).

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