Il beneficio di escussione

In molti casi, la possibilità di procedere esecutivamente nei confronti del debitore è subordinata all'obbligo di accertare che non vi sono altri beni utilmente aggredibili o capienti.

Ad esempio, l'esecuzione sui beni della comunione legale per debiti personali di un coniuge non può intraprendersi prima della negativa o insufficiente escussione del patrimonio personale del coniuge obbligato.

Il beneficio di escussione, inoltre, è concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Il creditore sociale, infatti, non può pretendere il pagamento da un singolo socio se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Tale beneficio opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società.

La sentenza di condanna pronunciata in un processo tra il creditore della società ed una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall'esistenza dell'obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio, salvo il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

In talune circostanze il beneficio di escussione può essere convenuto contrattualmente come nell'ipotesi del beneficio d'escussione a favore del terzo datore di ipoteca non previsto dalla legge, ma possibile in base a quanto pattuito tra le parti o come nel caso della fideiussione.

A tale proposito va ricordato che il codice civile prevede che il fideiussore è sempre obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito, ma che che le parti possono, tuttavia, convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale.

In questa ipotesi, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione.

18 Aprile 2014 · Ludmilla Karadzic





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