Bene concesso in comodato – Quando il comodante può richiederne la restituzione

Il bene concesso in comodato d'uso deve essere restituito non appena il comodante lo richieda, a meno che:

  1. non stato pattuito espressamente un termine di durata;
  2. il termine di durata del comodato risulti dall'uso cui la cosa è destinata.

La norma prevede dunque tre ipotesi: quella in cui al comodato non sia fissato alcun termine; quella in cui sia fissato un termine esplicito, e quella in cui sia fissato un termine implicito.

Il termine di durata risultante "dall'uso cui la cosa è destinata" è un termine implicito.

In quanto implicito può non essere previsto espressamente, ma in quanto termine deve essere non equivoco.

Tale ipotesi ricorre, ad esempio, nel caso di comodato di un immobile destinato ad ammassare prodotti agricoli all'epoca del raccolto: in una simile ipotesi è innegabile che, terminata l’epoca del raccolto, il comodato cessa; ovvero nel caso di comodato di un immobile per consentire al comodatario di soggiornarvi durante gli studi universitari.

L’apposizione al comodato d’un termine derivante "dall’uso cui la cosa è destinata" non può invece ravvisarsi nel solo fatto che, ad esempio, nell'immobile si svolga una determinata attività, commerciale o di altro tipo: per la semplice ragione che tale attività potrebbe non avere alcun termine prevedibile, nel qual caso il comodato sarebbe di fatto sine die. Conclusione, quest’ultima, che snaturerebbe la causa del contratto ed esproprierebbe di fatto il comodante.

Esistono, infatti, attività il cui svolgimento è necessariamente espressione d’un termine implicito di durata del comodato (esigenze temporanee, occupazioni stagionali); ed attività che non sono soggette ad alcun termine di durata. Solo il primo tipo di attività, se svolte nell'immobile dato in comodato, consentono di ritenere che quest’ultimo sia soggetto ad un termine implicito.

Il principio secondo cui il termine del comodato può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo se tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo. In mancanza, invece, di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione del bene configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile da parte del comodante.

Quelle appena esposte sono le regole per la restituzione del bene concesso in comodato, enunciate dai giudici di piazza Cavour nella sentenza 24468/14.

21 Novembre 2014 · Rosaria Proietti





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