Iscrizione in CAI protesti e problematiche per protesto di assegno senza copertura o provvista

Iscrizione in CAI protesti e problematiche per protesto di assegno senza copertura o provvista

Nell'articolo che segue, vogliamo chiarire al lettore quali sono le problematiche più frequenti che riguardano l'iscrizione alla Cai e le differenze/analogie nell'ambito di un assegno senza copertura o senza provvista: facciamo chiarezza.

Innanzitutto, è bene chiarire che la Centrale d’Allarme Interbancaria è l’archivio informatico che raccoglie i dati di assegni non pagati o delle carte di credito irregolari cioè utilizzate in maniera non regolare oppure oggetto di furto o smarrimento.

La CAI viene implementata e consultata da Banche, Uffici Postali e finanziarie.

In tale archivio sono raccolte:

  • Le generalità (dati anagrafici, codice fiscale, domicilio) dei soggetti che emettono assegni non coperti da fondi o privi di autorizzazione (perché, ad esempio, la firma è falsa);
  • Gli estremi identificativi (coordinate, numero di assegno, importo) degli assegni emessi privi di provvista e/o senza autorizzazione;
  • La generalità dei soggetti a cui è stata revocata l’autorizzazione all'emissione di carte di credito o di debito (bancomat) perché, ad esempio, hanno utilizzato importi che superano il fido concesso;
  • I dati delle carte di pagamento (emittente, numero, scadenza) che non sono utilizzate poiché revocate nell'utilizzo;
  • Le eventuali sanzioni amministrative applicate in caso di emissione di assegni senza autorizzazione e/o fondi a copertura;
  • I dati degli assegni e delle carte di credito potenzialmente a rischio poiché oggetto di un furto o di uno smarrimento.

Quando può avvenire l'iscrizione in Cai per un assegno senza copertura

Come funziona l'iscrizione in Cai per un assegno senza copertura: facciamo chiarezza.

Dal momento in cui il protesto (per mancanza fondi) viene elevato, il soggetto interessato -che viene debitamente preavvisato dell'inizio della procedura con il cosiddetto “preavviso di revoca” - ha 60 giorni di tempo per pagare.

Il preavviso di revoca viene inviato per telegramma o raccomandata a/r entro 10 giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno.

Il pagamento, detto “tardivo”, comprende gli interessi legali, alcune spese (di protesto e di gestione), nonche' una penale che normalmente si aggira intorno al 10% dell'importo dell'assegno.

Esso puo' avvenire presso lo sportello della banca su cui e' tratto l’assegno tramite la costituzione di deposito infruttifero vincolato al portatore del titolo impagato (il creditore), presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), oppure direttamente nelle mani del creditore, che rilascia quietanza alla banca o alla posta su un modulo predisposto.

Da notare bene che il pagamento dev'essere anche dimostrato presso l'ufficiale che ha elevato il protesto (o presso la banca, in mancanza di protesto) entro gli stessi 60 giorni, per evitare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.

Tale dimostrazione può avvenire con quietanza con firma autenticata o attestazione della banca.

Se il pagamento non viene effettuato, il nominativo del soggetto viene inserito nel CAI e vi rimane sei mesi, anche se nel frattempo l'assegno viene coperto.

Contestualmente, viene fatta segnalazione al Prefetto per l'applicazione delle sanzioni.

Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l'assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giusto, presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata).

Successivamente, più precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni, viene emessa e notificata un'ordinanza di ingiunzione.

Contro di essa si può fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni.

Se non si paga ne' si contesta, arriverà, entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.

Gli eventuali successivi assegni protestati del soggetto gia' iscritto al CAI per protesto vengono iscritti al CAI immediatamente, senza attendere i 60 giorni.

La “tolleranza” non viene applicata anche se i protesti sono causati da una “firma non conforme” (tipicamente l'emissione senza autorizzazione) o riguardano soggetti interdetti.

In questi casi l'ufficiale che eleva il protesto effettua l'iscrizione al CAI ed informa la prefettura subito, entro 20 giorni dalla presentazione al pagamento dell'assegno.

Cosa accade quando viene elevato un protesto ad un assegno

Vediamo quali sono le sanzioni che vengono elevate quando viene protestato un assegno con successiva iscrizione alla CAI.

La legge 386/90, modificata dal d.lgs.507/99 che ha trasformato l'emissione di assegni irregolari da reato in illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili in caso di emissione di assegni emessi senza provvista (scoperti) e non regolarizzati entro 60 giorni oppure emessi senza autorizzazione.

Per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l'assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.

Per gli assegni senza autorizzazione le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l'assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.

In ambedue i casi la sanzione accessoria consiste nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.

Nel primo caso tale divieto si applica quando l'importo dell'assegno emesso senza provvista (oppure l'importo di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati) e' superiore ai 2.582,28 euro.

Quando invece l'importo dell'assegno (o di piu' assegni emessi in tempi ravvicinati) supera i 51.645,69 euro scattano sanzioni accessorie piu' pesanti (come l'interdizione all'esercizio dell'attivita' professionale, etc.etc.) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

Se le suddette sanzioni accessorie vengono trasgredite puo' scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emettere assegni per un periodo tra i due e i cinque anni.

Tutte le sanzioni vengono applicate dal Prefetto che ne decide l'entita' a seconda della gravita' dell'illecito e dell'importo dell'assegno.

Da ricordare bene che anche se un assegno non pagato non viene protestato si potrebbe comunque essere iscritti al CAI e dover pagare le sanzioni amministrative di cui sopra.

La segnalazione al Prefetto, in questo caso, invece di arrivare dall'ufficiale che ha elevato il protesto arriva direttamente dalla banca o dalla posta (comunque sempre dopo che sono decorsi i 60 giorni utili per pagare).

Per dimostrare il pagamento entro 60 giorni, in questo caso, ci si deve rivolgere all'ufficio postale o alla prefettura chiedendo che la procedura venga bloccata.

Inoltre, il pagamento tardivo, anche se viene fatto subito dopo la levata del protesto, non da' diritto alla cancellazione di quest'ultimo.

La cancellazione del protesto può essere ottenuta solo dopo che sia decorso un anno, se nel frattempo non si viene protestati di nuovo, rivolgendosi al tribunale e poi alla camera di commercio.

Archivio Cai: dalla consultazione dei dati fino alla cancellazione

Come è possibile consultare l'archivio Cai per soggetti protestati? E come far si di eliminare i dati presenti? Scopriamolo nel paragrafo successivo.

Per quanto riguarda i dati "nominativi" la consultazione può avvenire solo da parte dei soggetti direttamente interessati (la persona iscritta o che presume di essere iscritta oppure un soggetto da questa delegato) sia presso una delle filiali della banca d'Italia che presso l'ente che ha effettuato l'iscrizione (banca, posta, etc.).

Se ci si rivolge alla banca d'Italia il servizio e' gratuito, altrimenti valgono le tariffe eventualmente previste dal singolo ente.

I dati "non nominativi" (anonimi), invece, sono pubblici e consultabili da chiunque, come ha stabilito il ministero della Giustizia col decreto 458/01.

Si tratta dei dati relativi agli assegni bancari e postali denunciati smarriti o sottratti, non restituiti dopo l'iscrizione in archivio (quindi dopo la revoca dell'autorizzazione alla loro emissione), ovvero bloccati per qualsiasi motivo nonche' i dati della carte di pagamento revocate, smarrite o sottratte.

La consultazione puo' avvenire presso la banca d'Italia o qualsiasi sportello bancario che offra il servizio, presso gli uffici postali e gli intermediari finanziari che emettono carte di pagamento.

In tutti i casi e' necessario compilare un modulo predisposto dalla banca e reso disponibile presso le filiali. Per quanto riguarda la banca d'Italia il modulo e' disponibile anche on line: clicca qui

Un modo alternativo e veloce per cercare dati (ma relativi ai soli assegni) e' telematicamente, tramite il sito della SIA.

Per quanto riguarda l'iscrizione degli assegni irregolari, decorsi i sei mesi di “revoca di sistema” ovvero di divieto di emettere assegni, l'iscrizione decade automaticamente e viene cancellata. L'iscrizione delle revoche di utilizzo delle carte di pagamento dura invece due anni pur se, come gia' detto, essa non comporta alcun divieto ma solo un dato di riferimento per le banche.

In tutti i casi in cui il soggetto iscritto intenda chiedere la cancellazione dei dati riferiti a lui o la loro modifica prima dei suddetti termini, dovra' rivolgersi all'ente segnalante, ad un giudice o al Garante della Privacy (a seconda del caso). Questi organi poi provvederanno a comunicare la disposizione alla banca d'Italia.

E' possibile anche rivolgere la richiesta direttamente alla Banca d'Italia, come precisato dal Garante della Privacy con Provvedimento del 6/6/2013.

Cio' potra' essere fatto, ovviamente, nei casi in cui vi siano i presupposti giusti, ovvero qualora l'iscrizione fosse illecita od errata, utilizzando la modulistica messa a punto dal Garante della Privacy o redigendo una propria lettera di messa in mora. In ambedue i casi e' opportuno l'invio tramite raccomandata a/r o pec.

Comunque,i soggetti iscritti al CAI possono esercitare tutti i diritti previsti dalla legge sulla privacy (legge 196/03), ovvero accedere ai dati o chiederne la modifica/cancellazione, rivolgendosi direttamente all'ente che ha fatto la segnalazione o alla Banca d'Italia.

La modifica o cancellazione dei dati puo' tuttavia avvenire anche attraverso l'intervento di un giudice (in casi estremi) o del garante della Privacy.

In caso di mancata o insoddisfacente risposta da parte dell'ente segnalante e/o della Banca d'Italia, l'interessato può infatti ricorrere al Garante della Privacy chiedendone l'intervento.

Se contestualmente alla richiesta di cancellazione/modifica si intendesse ottenere un risarcimento del danno all'invio della messa in mora dovra' seguire una causa giudiziale, magari preceduta da un tentativo di conciliazione.

Quali sono i termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai per un assegno scoperto

In questa sezione, vediamo quali sono i termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai per un assegno scoperto.

L’assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è:

  • 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
  • 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
  • 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
  • 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente.

Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione.

Colui che emette l'assegno (traente) può dare ordine alla banca o all'ufficio postale di non pagarlo (revoca del pagamento) se portato all'incasso una volta che siano decorsi i termini di presentazione.

Dunque, il superamento del termine di presentazione, dunque, ha effetto solo relativamente alla facoltà di colui che lo ha emesso di impartire alla banca o all'ufficio postale, con effetto vincolante, l'ordine di non pagare l'assegno.

La norma ha la funzione di consentire a chi emette l'assegno, una volta scaduto il termine di presentazione, di riacquistare la liberta' di disporre dell'importo indicato nel modulo.

Tanto è vero che se, dopo la scadenza dei termini di presentazione dell'assegno ed in conseguenza di un preciso ordine di revoca del pagamento impartito dal traente, la banca (o l'ufficio postale) paga comunque l'assegno presentato all'incasso, il traente può eccepire la responsabilità del trattario (la banca o Poste italiane) per non avergli consentito la piena libertà di disporre della provvista giacente sul conto corrente (Cassazione sentenza numero 23077/13).

Il nominativo di colui che emette un assegno privo di copertura (assegno scoperto) può essere inserito nel Registro Informatico dei Protestati (RIP) e deve essere sempre segnalato in CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) se portato all'incasso entro i termini di presentazione.

Dunque, un assegno non pagato per mancanza di copertura non è protestabile e non può essere segnalato in CAI se e solo se portato all'incasso dopo la scadenza dei termini di presentazione.

L'assegno non pagato per mancanza di copertura e portato all'incasso anche dopo la scadenza dei termini di presentazione (ma prima della prescrizione semestrale dell'azione di regresso) costituisce sempre un titolo esecutivo. Il creditore può, sulla base della sola attestazione di mancato pagamento prodotta dalla banca o dall'ufficio postale, notificare a colui che lo ha emesso un atto di precetto e procedere a pignoramento dei beni di cui il debitore dispone (immobili, stipendi o pensioni, conti correnti).

E' sufficiente, allo scopo, la dichiarazione, apposta sul modulo, attestante che l’assegno non è stato pagato per mancanza di disponibilità in conto corrente (la provvista).

Proseguendo, abbiamo affermato che il nominativo di colui che emette un assegno privo di copertura (assegno scoperto) può essere inserito nel Registro Informatico dei Protestati (RIP).

Perchè il protesto di un assegno scoperto è stato indicato come una facoltà della banca o dell'ufficio postale e non come un obbligo, a differenza di quanto avviene per la segnalazione in CAI?

A tale proposito va ricordato che un assegno di importo pari o superiore a mille euro, per quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, non può essere girato.

Pertanto, solo gli assegni di importo inferiore ai mille euro possono avere dei giranti e la funzione del protesto è soprattutto quella di consentire al portatore di un assegno girato, risultato poi scoperto all'incasso, di agire con azione esecutiva nei confronti del girante (azione di regresso) qualora fosse ritenuto più solvibile del traente.

Secondo il Collegio di coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) a differenza della pubblicazione nel registro informatico dei protesti (RIP), che ha come uniche finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo nonchè di consentire l'azione di regresso nei confronti di eventuali giranti, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema che - aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di ogni autorizzazione all'emissione di assegni, nonché il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Tali misure comportano il temporaneo allontanamento del debitore inadempiente dal sistema bancario e, dunque, l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare, in assenza di giranti, solo sul piano della reputazione creditizia.

La potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l'iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all'intera collettività.

E deve pertanto concludersi che l'omissione della levata del protesto da parte della banca o dell'ufficio postale, in caso di mancata copertura dell'assegno e in assenza di giranti, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, non possa essere ritenuta lesiva degli interessi del beneficiario e come tale illegittima.

Dunque, la banca (o l'ufficio postale) può rinunciare al protesto quando l'assegno risultato scoperto è non trasferibile oppure è trasferibile ma non ci sono giranti.

Anzi, la clausola "senza spese e senza protesto" inserita sull'assegno dal traente, ed evidentemente accettata dai successivi prenditori del titolo, rappresenta una indicazione alla banca (o all'ufficio postale) di non procedere comunque al protesto dell'assegno per mancanza di copertura, anche in presenza di giranti.

Com'è noto, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di provvista, la banca iscrive il nominativo del traente (chi ha emesso l’assegno) nell’archivio CAI. L’iscrizione e' effettuata quando siano inutilmente trascorsi sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento.

Infatti, proprio in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione in CAI, la legge accorda al debitore il beneficio di procedere al pagamento tardivo versando al creditore:

  1. l'importo indicato sul modulo dell'assegno (importo facciale);
  2. il 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’assegno a titolo di penale;
  3. gli interessi legali calcolati, in base all’anno civile (365 giorni), sull’importo dell’assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo al pagamento e la data di costituzione del deposito;
  4. le eventuali spese di protesto.

L'iscrizione nell’archivio CAI determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio.

La revoca comporta anche il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Purtroppo, però, di solito la cosa non finisce qui: il Prefetto, infatti, in relazione all'importo dell'assegno e ad eventuali recidive, applica ulteriori sanzioni pecuniarie ed accessorie, di cui decide l'entità.

In particolare una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a circa tremila euro che, nel caso in cui l'importo facciale dell'assegno superi i 10 mila 329 euro (nonché in tutti i casi di reiterazione) può anche arrivare ad oltre seimila euro.

C'è poi una sanzione accessoria consistente nell'ulteriore divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.

Quando invece l'importo dell'assegno scoperto (o di piu' assegni scoperti emessi in tempi ravvicinati) supera i 51 mila e 645 euro, allora scattano sanzioni accessorie piu' pesanti (quali l'interdizione all'esercizio dell'attivita' professionale) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

In caso di reiterazione dell'illecito amministrativo puo' scattare anche la reclusione da sei mesi a tre anni.

La problematica del protesto di un assegno scoperto non trasferibile

Vi spieghiamo come evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto".

Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull'assegno la clausola “senza spese e senza protesto”.

Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro.

Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili.

Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest'ultimo, qualora l'assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio.

In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell'assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più solvibile di Caio.

Con la formula "senza spese e senza protesto" Caio (insieme a Tizio che la clausola aveva accettato ritirando l'assegno) dispensava Sempronio dall'obbligo di protesto per esercitare azione di regresso verso Tizio.

Oggi, che gli assegni di importo pari o superiore a mille euro, per quanto disposto dalla normativa antiriciclaggio, non possono essere più girati, sono cioè non trasferibili, il problema dell'azione di regresso resa possibile solo dal protesto dell'assegno scoperto non si pone più.

L'azione esecutiva diretta nei confronti di Caio avviata da Sempronio (beneficiario e portatore) per ottenere il rimborso dell'importo facciale dell'assegno scoperto, più spese ed interessi, infatti, può essere avviata nei confronti di Caio anche senza elevare il protesto.

E' sufficiente, allo scopo, la dichiarazione della banca trattaria (la banca di Caio), apposta sul modulo, attestante che l’assegno e’ stato presentato in tempo utile e non pagato per mancanza di disponibilità in conto corrente (la provvista).

La clausola "senza spese e senza protesto" inserita sull'assegno dal traente (Caio), ed evidentemente accettata dal beneficiario (Sempronio), rappresenta una indicazione alla banca trattaria di non procedere al protesto dell'assegno per mancanza di provvista.

Così, Caio non subisce il protesto e Sempronio non paga le spese per evitarlo.

Va ricordato, infatti, che, in caso di assegno scoperto, le spese notarili per elevare il protesto sono a carico del beneficiario, anche se potranno poi essere recuperate con l'azione esecutiva diretta.

Ad ogni modo si tratta sempre di costi certi ed immediati a fronte di un recupero incerto.

Il rischio, come amano ripetere a Napoli, è quello di finire "cornuti e mazziati".
Qualcuno, a questo punto, potrebbe tuttavia eccepire che il possibile protesto può costituire un forte deterrente per Caio, inducendolo a fare in modo che sul conto corrente ci siano i fondi necessari a coprire l'assegno.

In effetti, la pubblicazione nel registro informatico dei protesti di Caio e' un obbligo che nulla ha a che vedere con la tutela dell’interesse di Sempronio ed è invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica su Caio per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo.

Del resto, anche qualora risulti assente l'apposizione sull'assegno della formula "senza spese e senza protesto" il Collegio di coordinamento dell'Arbitro bancario Finanziario (decisione numero 2567/13) ha stabilito che, in caso di mancato pagamento dell’assegno per difetto di provvista ed in assenza di giranti obbligati in via di regresso (dunque per assegni di importo pari o superiore a mille euro o per quelli di importo minore ma con clausola "non trasferibile") deve escludersi che la mancata levata del protesto, da parte della banca, possa essere qualificata come illegittima e tale da giustificare un risarcimento danni per il beneficiario dell’assegno, quando essa abbia provveduto alla segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI).

Non elevare il protesto per assegni non trasferibili (e per questo senza giranti) è, infatti, una pratica diffusa, posta in essere dalla banca per evitare il protesto al proprio correntista, anche senza l'indicazione esplicita "senza spese e senza protesto".

Per comprendere il motivo di questa condotta va considerato che, a differenza della pubblicazione nel registro informatico dei protesti (RIP), che ha come unica finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni e' diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema che comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi almeno (il Prefetto oltre ad irrogare una sanzione accessoria pecuniaria può prolungare il periodo di revoca di sistema), nonché il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l’iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.

Tali misure comportano il temporaneo allontanamento del debitore inadempiente (Caio) dal sistema bancario e, dunque, l’incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente e' ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano della reputazione creditizia.

Pertanto, la potenziale idoneità della segnalazione in CAI ad indurre Caio a far fronte alla propria obbligazione non può essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l’iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all'intera collettività.

E deve pertanto escludersi, sempre secondo l'Arbitro Bancario Finanziario che l’omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell’assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede.

La possibilità di pagamento tardivo dell'assegno è un beneficio che si e' inteso accordare al debitore Caio, proprio in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione in CAI.

E non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore Sempronio.

Naturalmente, tutte le considerazioni fin qui svolte, per gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro, valgono anche per assegni di importo facciale minore di mille euro, laddove sia apposta la clausola "non trasferibile" oltre a quella "senza spese e senza protesto".

8 Settembre 2016 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Iscrizione in CAI protesti e problematiche per protesto di assegno senza copertura o provvista”

  1. Vittorio ha detto:

    Nel 2015 quale Amministratore Unico della Srl di mia moglie, ho staccato 3 assegni per la fornitura di prodotti per l’attività, con scadenza 30/06/2015, 31/07/2015 e 31/082015, ciascuno di € 2.500,00. Purtroppo nel maggio del 2015 l’attività mi è stata incendiata e gli assegni sono stati protestati. Ho ricevuto un’ordinanza prefettizia per il primo assegno, con la sola sanzione pecuniaria. Per gli altri 2 assegni nell’ottobre del 2020 mi è stata notificata ordinanza Prefettizia con la quale mi è stata inflitta la sanzione accessoria di emettere assegni per due anni, ordinanza notificata la seconda volta il 20/04/2021 quando ero in isolamento per il covid. Le sanzioni pecuniarie sono state pagate e i relativi procedimenti in Prefettura risultano estinti. La sanzione del divieto di emettere assegni è scaduta il 13/12/2022. Dal CAI, però, risulta che la data fine iscrizione è il 12/11/2025 (data inizio iscrizione 06/10/2021) e quindi non mi consente, in concreto, di ottenere mutui, finanziamenti per la mia attività. E’ possibile cancellare l’iscrizione prima dei 5 anni cioè prima del 12/11/2025? Dopo tanti anni mi porto ancora le conseguenze dell’incendio della mia attività, nonostante prima non mi era stato mai protestato un assegno. Spero in una Vostra risposta positiva.

    • Dal contenuto del quesito non siamo riusciti a comprendere (colpa nostra) se lei lamenta il perdurare dell’iscrizione in CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) o in RIP (Registro Informatico dei Protesti). In ogni caso, tuttavia, possiamo escludere la possibilità di ottenere una riduzione della permanenza in ciascuna delle due banche dati di cattivi pagatori.

  2. Anonimo ha detto:

    Salve, a seguito di assegno emesso e poi denunciato come smarrito.sono stato denunciato per calunnia. L’importo non è stato mai pagato e non lo sarà mai, purtroppo. Ora non riesco ad aprire nessun conto corrente a causa di questa segnalazione. Come posso fare per risolvere? Grazie

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Se l’assegno è stato protestato deve attendere che passino i cinque anni di iscrizione del suo nominativo nel Registro Informatico dei Protesti (RIP). Può servirsi di una carta prepagata con IBAN: se ne trovano tante disponibili, anche emesse da istituti di credito estero, in ambito UE (Malta, ad esempio).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!