L’usucapione in un condominio

(Articoli 1102, 1158, 1159, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, del codice civile) - La proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni (articolo 1158 del codice civile).

L'usucapione decennale non trova applicazione in un condominio, se non in casi sporadici.

Questo articolo può trovare la sua applicazione anche in un condominio. Si pensi solo ad una occupazione continuative di un sottotetto o alla appropriazione di una parte di un giardino comune.

Le premesse per una usucapione sono sempre il possesso effettivo della cosa e il trascorrere del tempo prescritto. Inoltre il possesso deve essere noto e visibile, non deve essere interrotto, non deve essere acquistato in modo violento o clandestino e l'esercizio del diritto di possesso non deve essere messo in dubbio.

Per il legittimo proprietario che non usa il bene, per non far scadere il ventennio di usucapione, vi è un solo modo: promuovere un'azione in giudizio per la reintegrazione nel possesso.

Comunque anche l'ultimo comma dell'articolo 1102 del codice civile, trova applicazione, il quale regolamenta l'uso della cosa comune e che prevede espressamente che il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.

Naturalmente l'usucapione non ha luogo, se la durata del tempo è stata sospesa o interrotta. Inoltre occorre distinguere fra possesso e custodia, quest'ultima non permette l'usucapione.

La prescrizione viene interrotta, a norma dell'articolo 2943 del codice civile, dalla notifica dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

La prescrizione viene pure interrotta da una domanda proposta nel corso di un giudizio.

L'Amministratore è chiamato ad intervenire se un proprietario occupa parti comuni, le chiude o le recinta.

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Articolo 1158 del codice civile – Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari
La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

2 Luglio 2008 · Antonio Scognamiglio




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2 risposte a “L’usucapione in un condominio”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, vi voglio proporre una questione.

    Mia cugina sta in fitto a Salerno, dentro un palazzo che ha una metà, la scala destra che ha appartamenti dentro cui ci abitano persone in fitto.

    Mi ha raccontato mia cugina che da più di dieci anni nella scala di destra ci vengono a stare persone di tanti colori. Per molto tempo ci ha abitato tipo, legato alla camorra e che è stato poi sotto processo, un tipo legato all’ambiente delle discoteche.

    Poi ci ha abitato una signora ke non camminava bene ( che non faccio il nome perchè scomparsa ) e
    ci abitava con due figli gemelli, uno fa il L S U, legata pure lei all’ambiente
    della droga e mi ha raccontato mia cugina che questa signora per molto tempo dopo ke se
    ne è andata via l’ hanno cercata via telefono, chiamando agli inquilini un sacco di volte.

    Dopo ci ha abitato un altro tipo che una volta si è cercato di collegare alla presa di corrente del palazzo per fregare la corrente a scrocco e ha fatto un corto circuito.

    Mia cugina mi dice che ancora ci vivono in quella scala persone dell’ambiente della discoteca, gente che scappa senza pagare i soldi del fitto e cose un poco strane.

    E’ possibile mi kiedo fare qualche cosa per parlare di questa situazione alla polizia? Se voglio fare qualche cosa di legale ditemi per piacere che cosa io o mia cugina possiamo fare, grazie a voi.

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