Usucapione del bene in comunione ereditaria
Per quanto attiene il possesso di un bene insieme ad altri soggetti, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei possessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all’esercizio del diritto di usucapione.
La circostanza venutasi a creare, infatti, può essere conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte degli altri soggetti, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene.
In particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, per rivendicare il diritto all’usucapione del bene ereditato è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere e gestire il bene come se ne fosse il proprietario esclusivo, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune.
Non è rilevante, ad esempio, la circostanza che chi intende esercitare il diritto di usucapione sul bene immobile comune si sia occupato della ristrutturazione dell’immobile in cui egli viveva, provvedendo al pagamento dei relativi lavori, giacché nel momento in cui un coerede utilizza ed amministra un bene ereditario provvedendo, tra l’altro, ad eseguirvi lavori od opere, sussiste la presunzione che egli agisca in tale qualità e che anticipi le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi: il coerede che invochi l’usucapione ha l’onere di provare che il rapporto materiale con il bene si è verificato in modo da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene ereditario.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24214/14.
22 Novembre 2014 · Piero Ciottoli
Argomenti correlati: comunione ereditaria, successione eredità, usucapione
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Stai leggendo Usucapione del bene in comunione ereditaria • Autore Piero Ciottoli • Articolo pubblicato il giorno 22 Novembre 2014 • Ultima modifica effettuata il giorno 27 Giugno 2020 • Classificato nelle categorie comunione ereditaria, successione eredità, usucapione • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .