Guida al pignoramento di stipendio pensione e crediti alimentari – di quanti quinti sarà il quantum

Guida al pignoramento di stipendio pensione e crediti alimentari - di quanti quinti sarà il quantum

E' sempre più frequente il ricorso del creditore a quelle norme, previste e disciplinate dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, finalizzate ad aggredire i crediti vantati dai debitori a titolo di retribuzioni, pensioni e crediti alimentari. Ciò è stato reso possibile da una serie di interventi della Corte Costituzionale che hanno di fatto eliminato i vincoli di assoluta impignorabilità degli emolumenti, soprattutto per i dipendenti pubblici.

In questa guida si cerca di chiarire al debitore dipendente o pensionato le conseguenze di un'azione di pignoramento presso terzi promossa dal creditore. Nella speranza che ciò possa almeno servire ad evitargli ulteriori danni, quali, ad esempio, il pagamento di profumate parcelle professionali, in contanti e senza ricevuta fiscale, elargite nella vana speranza di salvare qualche quinto del proprio stipendio/pensione.

Conviene procedere subito per esclusione e dire che i crediti di cui al secondo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile (sussidi di povertà, maternità, malattia o funerali) sono assolutamente impignorabili.

Crediti impignorabili - Crediti alimentari percepiti ex articolo 433 codice civile

I crediti alimentari non sono altro che gli assegni periodici, anche non riconducibili a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, corrisposti al beneficiario:

  1. dal coniuge;
  2. dai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, dai discendenti prossimi, anche naturali;
  3. dai genitori e, in loro mancanza, dagli ascendenti prossimi, anche naturali; dagli adottanti;
  4. dai generi e dalle nuore;
  5. dal suocero e dalla suocera;
  6. dai fratelli e dalle sorelle germani o unilaterali; con precedenza dei germani sugli unilaterali.

I genitori sono tenuti al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni,  almeno fino a quando essi non abbiano conseguito l'indipendenza economica. I figli  avranno comunque diritto agli alimenti, anche dopo il raggiungimento dell'indipendenza economica,  qualora vengano a trovarsi  in uno stato di necessità. Fra fratelli e sorelle corre l'obbligo di corrispondere gli alimenti limitatamente alle esigenze primarie. E' tuttavia dovuta la contribuzione alle spese  di istruzione  per un fratello o una sorella minorenne.

Per poter  vantare un  credito alimentare è necessaria una condizione di indigenza. In altre parole, chi chiede gli alimenti deve trovarsi in una situazione tale da non poter provvedere, autonomamente, a soddisfare le proprie, più elementari, esigenze di vita; dimostrando, ad esempio,  di non percepire un reddito sufficiente e di non essere riuscito, nonostante la volontà e gli sforzi profusi,  a trovare un posto di lavoro o, ancora, ad avviare un'attività in proprio.

Naturalmente l'attività lavorativa offerta a chi chiede gli alimenti deve essere adeguata  alla sua condizione sociale, culturale e professionale. In altre parole, per negare ad un soggetto  il diritto agli alimenti, non è sufficiente asserire che al potenziale "creditore" sia stato inutilmente proposto  un lavoro da facchino se si tratta di un laureato in ingegneria elettronica oppure un "esodato" (rimasto impigliato nella rete di 'incompetenza ed insensibilità della pur lacrimevole sig.ra Fornero)  che aveva in precedenza svolto mansioni dirigenziali presso un' importante società manifatturiera o di servizi.

Entrano pure in gioco, per il diritto alla richiesta di crediti alimentari,  fattori come la  disponibilità economica di colui che è presunto essere tenuto  a versare gli alimenti e, soprattutto, come abbiamo avuto modo di vedere esaminando il quadro sinottico,  il vincolo di parentela esistente fra il richiedente gli alimenti ed il soggetto chiamato all'obbligazione.

Per capirci, roba da azzeccagarbugli e, il più delle volte, come la cronaca quotidiana ci insegna, l'aspirante creditore è destinato a rimanere tale, soprattutto in considerazione del fatto, d'importanza capitale nel contesto affrontato, che non potrà certamente permettersi di pagare le parcelle di un avvocato (mentre, molto probabilmente,  colui che aspira a restare non debitore, sì) .

Tornando a noi, va aggiunto che l’obbligo alimentare può essere soddisfatto anche solo ospitando, presso la propria abitazione,  colui che ne ha diritto (un vantaggio per l'eventuale dichiarazione DSU-ISEE, dal momento che aumentano i componenti del nucleo familiare).   La prassi più frequentemente adottata resta, tuttavia, quella del  normale versamento degli assegni alimentari,  possibilmente  tramite bonifico per semplificare (eliminando la necessità di una dichiarazione sottoscritta in autentica) la procedure di detrazione dall'IRPEF, contestualmente alla presentazione dell'annuale dichiarazione dei redditi.

Per finire, sembra quasi inutile aggiungere che l'importo dell'assegno alimentare deve essere commisurato al bisogno di colui a cui è destinato, come pure deve tener conto della capacità economico patrimoniale del soggetto obbligato al versamento.

In riferimento a quest'ultimo aspetto, e per pura curiosità, va detto che  la misura teorica dell'importo sostenibile dall'obbligato può ottenersi come segue:

    1. dal reddito complessivo dell'obbligato vengono sottratte le ritenute, secondo risultanze delle certificazioni dei redditi;
    2. dal reddito mensile così calcolato viene sottratto l'eventuale importo mensile relativo al canone per locazione o mutuo prima casa fino ad un massimale di € 430,00;
    3. dal reddito mensile al netto di canone o mutuo, calcolato come sopra indicato, viene sottratta la "quota esente" calcolata secondo i parametri indicati di seguito:
Nessuno a carico €     515,00
Una persona a carico €   1.030,00
Due persone a carico €   1.545,00
Tre o più persone a carico €   2.060,00

Sull'importo così risultante (reddito mensile sottratta la quota esente) si calcola il 25% che corrisponde al credito alimentare che l'obbligato può sostenere.

Ma è evidente che l'importo dovuto dall'obbligato non può, in ogni caso,  superare quanto strettamente necessario a soddisfare le primarie esigenze di vita del soggetto in stato di bisogno, anche compatibilmente con la posizione sociale da lui assunta in passato.

Crediti impignorabili - Crediti  alimentari  determinatisi in seguito a separazione legale e finalizzati a garantire le più elementari esigenze di vita

E' opportuno operare, anche per il prosieguo, una netta distinzione fra crediti alimentari e crediti necessari al mantenimento. I crediti funzionali al "mantenimento del tenore di vita"  non presuppongono una situazione di bisogno, ma sono finalizzati a garantire al debitore quanto occorre ad assicurargli di soddisfare le più svariate esigenze (anche superflue -  non soltanto la sopravvivenza). Nel caso di separazione personale o divorzio, in particolare, l'assegno di mantenimento è erogato per consentire al percipiente debitore  la possibilità di condurre un tenore di vita economico simile a quello concessogli durante il matrimonio. Ne consegue che   l’importo quantificato per il mantenimento potrebbe anche risultare superiore a quanto  strettamente necessario per gli "alimenti", cioè per  le esigenze di vita più elementari.

Per fissare le idee, il credito alimentare risulta quello assolutamente non pignorabile, mentre il credito per il mantenimento è parzialmente pignorabile.  L'importo per il mantenimento può variare in relazione alle condizioni economico patrimoniali dei coniugi prima della separazione, mentre il credito alimentare è, di norma, ancorato all'importo del trattamento minimo pensionistico erogato dall'INPS (fissato annualmente dalla legge) ed assunto equivalente al "minimo vitale. Come vedremo in una successiva sezione, discutiamo di una cifra che si aggira, attualmente, intorno ai 500 euro mensili.

Tutti i crediti del debitore diversi da quelli  menzionati in questa sezione, sono pignorabili seppure con limiti e modalità specifiche.

La regola generale è quella della piena ed integrale pignorabilità di ogni credito del debitore, in conformità al principio espresso dall'articolo 2740 del codice civile, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.

Ne consegue che i casi di impignorabilità, o di limitata pignorabilità, di taluni crediti del debitore, sono eccezionali, e dunque le relative ipotesi previste dalla legge hanno carattere tassativo, e non sono suscettibili di interpretazione.

I crediti pignorabili al debitore - Crediti vantati in seguito a separazione legale e finalizzati a garantire la conservazione dello stesso tenore di vita economico goduto durante il matrimonio

Costituiscono crediti pignorabili anche gli assegni periodici ricevuti dal coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il credito  pignorabile è, in questo caso,  l’importo  indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria finalizzato a  garantire all'ex coniuge la conservazione dello stesso tenore di vita economico goduto  durante il matrimonio depurato, tuttavia, di quanto destinato a soddisfare  le basilari esigenze di vita del debitore (minimo vitale).

Resta comunque esclusa, da un eventuale pignoramento,  la quota dell'assegno periodico percepita dal debitore ma riservata  al mantenimento dei propri figli.

I crediti pignorabili al debitore - Crediti da lavoro dipendente e assimilati e da pensione

Costituiscono crediti da lavoro dipendente e assimililati:

  1. stipendio, salario, assegno dovuto ai lavoratori socialmente utili (LSU), altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego (cassa integrazione e/o disoccupazione);
  2. indennità di buonuscita, indennità integrativa speciale (IIS), trattamento di fine rapporto (TFR), assegni di quiescenza;
  3. pensioni (comprese quelle di invalidità;

I debiti all'origine del pignoramento - Debiti per alimenti dovuti ex articolo 433 codice civile

Costituiscono debiti alimentari gli assegni periodici dovuti a parenti ed affini, anche non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, derivanti dall'obbligo previsto dall'articolo 433 del codice civile, da corrispondere:

  1. al coniuge;
  2. ai figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, ai discendenti prossimi, anche naturali;
  3. ai genitori e, in loro mancanza, agli ascendenti prossimi, anche naturali; agli adottanti;
  4. ai generi e alle nuore;
  5. al suocero e alla suocera;
  6. ai fratelli e alle sorelle germani o unilaterali; con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Per la quantificazione dei debiti alimentari ex articolo 443 del codice civile valgono regole ovviamente analoghe a quelle discusse per i crediti alimentari.

I debiti all'origine del pignoramento - Debiti per alimenti e mantenimento dovuti in seguito a separazione legale

Costituiscono debiti alimentari e di mantenimento gli assegni periodici da corrispondere al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel debito alimentare devono essere considerati anche gli assegni destinati al mantenimento dei figli.

I debiti all'origine del pignoramento - Debiti speciali o qualificati

Di seguito i debiti all'origine del pignoramento che possono classificarsi in debiti speciali o qualificati:

  1. debiti verso lo Stato e verso gli altri enti e la pubblica amministrazione in genere, aziende e società private, derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro;
  2. debiti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'INPS;
  3. debiti derivanti da omissioni contributive nei confronti dell'INPS;
  4. debiti per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dall'origine, all'impiegato o salariato (dunque non ereditati);

Sono debiti ordinari o non qualificati tutti i debiti che non sono stati classificati come alimentari o speciali.

Regole di pignorabilità di stipendi e pensioni

Fermo restando i principi secondo i quali:

  1. la quota pignorata dello stipendio o della pensione non può superare la metà dell'importo percepito dal lavoratore o dal pensionato, al netto delle ritenute di legge;
  2. nel caso di cessioni preesistenti alla notifica del pignoramento la quota pignorata dello stipendio o della pensione non può eccedere la differenza fra metà dello stipendio/pensione al netto delle ritenute e l’importo già ceduto.

Valgono le seguenti regole:

  1. i crediti da lavoro dipendente e da pensione possono essere pignorati per debiti alimentari entro la misura di un terzo;
  2. i crediti da lavoro dipendente e da pensione possono essere pignorati per debiti speciali nella misura massima di un quinto. Non è necessaria la preventiva autorizzazione del giudice (pignoramento esattoriale). In particolare lo stipendio o la pensione del debitore potranno subire un prelievo mensile nella misura massima di:
    •  1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro
    •  1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro
    •  1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro.

    Va ricordato che l'attuale legislazione consente all'agente della riscossione (Equitalia) di procedere al pignoramento del credito vantato dal debitore verso soggetti terzi, attraverso una procedura notevolmente accelerata rispetto a quella ordinaria (debiti con banche, finanziarie e privati).

  3. i crediti da lavoro dipendente possono essere pignorati per debiti ordinari nella misura di un quinto;
  4. i crediti da pensione possono essere pignorati per debiti ordinari nella misura di un quinto. Ma deve essere garantito al pensionato un residuo, al netto della quota pignorata, non inferiore al minimo vitale.  La ratio di questa trattamento particolare riservato ai crediti da pensione a fronte di debiti ordinari risponde ad un criterio di ragionevolezza.  Infatti, sebbene l'interesse pubblico a che il pensionato goda di un trattamento adeguato alle esigenze di vita comporti e debba comportare una compressione del diritto dei creditori nel soddisfare le giuste pretese  sulla pensione, tale compressione non può essere totale e indiscriminata. Essa deve assicurare al pensionato  i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita e, contemporaneamente, non imporre ai terzi creditori un sacrificio delle loro ragioni creditorie oltre questo limite. Consegue allora che - per debiti ordinari - la pensione è pignorabile, nei limiti di un quinto, per la parte eccedente quanto necessario ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita (minimo vitale);
  5. i crediti alimentari possono essere pignorati solo per debiti alimentari. E’ necessaria la preventiva autorizzazione del presidente del tribunale competente. Il decreto di autorizzazione al pignoramento dei crediti alimentari deve stabilire anche il quantum (che non può comunque eccedere la metà del credito alimentare);
  6. i crediti da mantenimento possono essere pignorati per la parte eccedente il "minimo vitale.

A quanto ammonta l'importo "minimo vitale"?

La misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà, viene indicato come minimo vitale.

Infatti, il decreto legge 83/15, in vigore dal 27 giugno 2015, ha apportato modifiche all'articolo 545 del codice di procedura civile con l'introduzione del seguente comma Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Passando al pratico, e fissando, per comodita' di calcolo, in 500 euro mensili il trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS, la quota impignorabile di una pensione sale a 750 euro.

Con la pronuncia 70/16, la Consulta ha ricordato la propria sentenza 248/15, con la quale aveva già stabilito che la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore e che, per tale motivo, non si può ritenere costituzionalmente illegittima la norma che prevede l'impignorabilità assoluta del minimo vitale solo per le pensioni, escludendo gli stipendi e i salari più esigui da tale beneficio.

Riferimenti normativi e di giurisprudenza sul pignoramento di stipendio e pensione

L'espropriazione presso terzi è disciplinata dal codice di procedura civile, nel suo aspetto particolare, dagli articoli dal 543 al 554. Altre norme (quelle di cui agli articoli 75, 76 e 77 del DPR 29 settembre 1973 numero 502) si occupano dell’espropriazione esattoriale presso terzi. Successivamente, per regolare il pignoramento presso terzi a fronte di debiti verso la P.A. (pignoramento esattoriale) è intervenuto anche l'articolo 3, comma 5 del DL 2 maggio 2012, numero 16.

La Corte di Cassazione, con le sentenze numero 4584 del 22 aprile 1995 e numero 5692 del 24 maggio 1995, ha stabilito che in presenza di crediti con origine, o aventi cause, diverse:

  1. crediti alimentari;
  2. speciali o qualificati (in pratica i crediti esattoriali);
  3. crediti vantati da banche, finanziarie e privati;

i creditori hanno la possibilità di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, ma non oltre la metà del suo importo.

Gli ermellini hanno, dunque, ritenuto legittimo il pignoramento dello stipendio per una somma superiore al quinto e fino alla metà del suo importo netto nel caso in cui concorrano crediti aventi origine diverse o derivanti da cause diverse, nell'accezione appena indicata qui sopra.

Ne discende che quando vi sia una pluralità di crediti derivanti dalla stessa causa, o avente la medesima origine, il creditore intervenuto successivamente potrà soddisfarsi solo dopo l’estinzione dei debiti precedenti, sempre attraverso il pignoramento di un quinto dello stipendio.

Da segnalare, in controtendenza, una originale pronuncia del tribunale di Verona. A parere del giudice delle esecuzioni mobiliari di quel tribunale se il debitore ha lo stipendio già pignorato per crediti vantati da banche, finanziarie e privati, Equitalia non può procedere al pignoramento di un ulteriore quinto della retribuzione netta del debitore per crediti esattoriali (speciali o qualificati). Questo il contenuto di una sentenza depositata lo scorso 23 gennaio 2013.

Il caso vedeva un contribuente raggiunto da cartelle esattoriali che tra imposte, sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione ammontavano a un totale di circa 160 mila euro. In presenza di questi crediti speciali, Equitalia aveva dato avvio al pignoramento presso terzi (previsto dall'articolo 72-bis del dpr numero 602/1973) intimando all'azienda, presso cui il debitore prestava servizio come lavoratore dipendente, di saldare direttamente il credito, fino al suo totale rimborso.

La procedura di pignoramento del 20% dello stipendio netto, tuttavia, era già messa in atto da un istituto di credito (per una somma di 42 mila euro) nel 2010. Con una ordinanza del giudice dell'esecuzione era stata decisa l'assegnazione alla banca di un quinto dello stipendio netto mensile di spettanza del lavoratore (e dell'eventuale tfr in caso di cessazione dell'importo). Al momento dell'azione da parte di Equitalia, quindi, la retribuzione del debitore escusso risultava già gravata di una decurtazione di un quinto per effetto del pignoramento a beneficio della banca.

Per il giudice adito dal debitore il comportamento di Equitalia è da ritenersi illegittimo, in quando posto in essere in violazione dell'articolo 545 del codice di procedura civile. Staremo a vedere gli esiti di un eventuale ricorso da parte di Equitalia.

Per concludere, da un punto di vista storico, va anche detto che la pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici e privati è stata letteralmente sconvolta e tracciata, nel corso del tempo, dai ripetuti interventi della Corte costituzionale, alle cui sentenze si rimanda.

11 Luglio 2011 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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Una risposta a “Guida al pignoramento di stipendio pensione e crediti alimentari – di quanti quinti sarà il quantum”

  1. Sua sorella risponderà dei debiti di sua madre solo dopo la morte della genitrice, se non rinuncerà all’eredità. Le banche non si “abbassano” ad effettuare pignoramenti presso la residenza del debitore, almeno così è stato fino ad ora. Ma, se anche fosse, con l’opposizione al giudice per le esecuzioni e l’esibizione del contratto di ospitalità, il pignoramento si rivelerebbe comunque infruttuoso.

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