Il pignoramento della pensione e il nuovo minimo vitale

Pignoramento della pensione dopo la modifica dell'articolo 545 del codice di procedura civile

Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

(articolo 545 del codice di procedura civile come modificato dal decreto legge 83/2015).

Passando al pratico, e fissando, per comodita' di calcolo, in 500 euro mensili il trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS, la quota impignorabile di una pensione sale a 750 euro.

Pignoramento della pensione - Classificazione dei debiti in ordinari, esattoriali ed alimentari

Per comprendere appieno i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile della pensione bisogna partire innanzitutto dalla classificazione dei debiti assunti nei confronti del soggetto procedente.

Parliamo di debiti ordinari quando il creditore è una banca, un privato o una finanziaria. Siamo quindi nel novero dei prestiti concessi e non rimborsati per credito al consumo (acquisto a rate di elettrodomestici, automobili, arredi) o per credito personale non finalizzato, per cessione del quinto della pensione in caso di decesso del pensionato senza integrale copertura assicurativa (il debito residuo deve essere coperto dai chiamati che abbiano accettato l'eredità), per mutui destinati all'acquisto o ristrutturazione della casa. E, ancora, possiamo considerare ordinari i debiti formatisi come conseguenza di assegni scoperti, di cambiali non onorate, di parcelle professionali non saldate, di scritture private che prevedono obbligazioni in denaro a cui non si è adempiuto, di morosità per bollette relative alla fornitura di gas, luce, servizi di telefonia e di connettività ad internet.

Ci riferiamo a debiti esattoriali quando il creditore è una Pubblica Amministrazione e il soggetto procedente si identifica con Equitalia o un concessionario della riscossione che opera su mandato di un ente locale. E quindi entriamo nella fattispecie di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e ingiunzioni fiscali per il recupero degli importi riconducibili all'omesso o insufficiente versamento delle sanzioni amministrative, ed in particolare delle multe inflitte per violazione del Codice della strada, dei tributi locali (Tarsu, Ici, Tasi), del bollo auto (tassa automobilistica), delle imposte di registro, delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali.

Infine, troviamo i debiti alimentari. Si tratta di assegni di mantenimento per il coniuge separato o divorziato e per i figli quantificati in sede giudiziale (anche nel caso di omologazione di una accordo di separazione o divorzio), e, più in generale, degli assegni periodici risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria dovuti, in base a quando disposto dal codice civile (articolo 433 e seguenti) ai familiari (coniuge, figli, genitori, nuora, nipoti, fratelli e sorelle) che versano in uno stato di grave indigenza.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento della pensione - Cosa deve intendersi per reddito da pensione percepito dal debitore

Quando nel seguito scriveremo di reddito da pensione percepito dal debitore, ci riferiremo sempre a quanto mensilmente erogato dall'INPS al lordo di eventuali cessioni del quinto,pignoramenti presso terzi già azionati e al netto delle ritenute fiscali di legge.

Per capirci, se al pensionato viene accreditato in conto corrente un importo di 1600 euro, avendo subito un prelievo mensile alla fonte di 250 euro per cessione volontaria del quinto, nonchè un prelievo per pignoramenti già azionati di 300 euro, intenderemo che il reddito da pensione percepito dal debitore è di 2150 euro.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento della pensione - La capienza residuale per i pignoramenti azionabili

Dopo aver classificato i crediti in base alla loro natura ed aver precisato cosa debba intendersi per reddito percepito, passiamo alla definizione di capienza residua per i pignoramenti azionabili sulla pensione del debitore. La capienza residua per i pignoramenti azionabili è pari alla metà del reddito mensilmente percepito a titolo di pensione (come già precisato, al lordo di eventuali cessioni del quinto e al netto delle ritenute fiscali di legge) diminuita degli importi relativi ad eventuali pignoramenti già azionati e della eventuale cessione del quinto in corso.

Se la pensione mensile è di 1200 euro, la capienza residua per i pignoramenti azionabili, in assenza di pignoramenti già azionati e di cessione, è pari a 600 euro.

Da notare che un eventuale rateo per prestito delega in corso (magari relativo al rapporto di lavoro prima della pensione) è escluso dal computo della capienza residua per i pignoramenti azionabili. In pratica, come avremo modo di vedere nel seguito, un eventuale prestito delega in corso viene assimilato, nè più, nè meno, ad un debito ordinario che non incide nella determinazione della quota effettivamente pignorabile.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento della pensione - Il nuovo minimo vitale

Dobbiamo quindi definire la componente assoggettabile a pignoramento per la pensione: com’e' noto, per la determinazione della componente assoggettabile a pignoramento le cose sono differenti a seconda che si tratti di pensioni o stipendi.

Per le pensioni entra in gioco il cosiddetto “minimo vitale impignorabile”: al pensionato, infatti, e’ stata riconosciuta fino ad oggi, in sede giudiziale di merito e di legittimita', una componente non pignorabile della pensione necessaria alla sopravvivenza, che e' pari a circa 500 euro mese (equivalente al trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS).

Nel decreto legge 83/15, come abbiamo avuto modo di leggere in apertura dell'articolo, e' stabilito che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della meta'. La parte eccedente tale ammontare continuera' ad essere pignorabile nei limiti previsti dal codice di procedura civile, nonché dalle speciali disposizioni di legge.

Il nuovo limite di impignorabilita' previsto per le pensioni ha integrato l’articolo 545 del codice di procedura civile.

Come già accennato, ma repetita juvant, fissando, per comodita' di calcolo in 500 euro mensili il trattamento minimo di pensione indicato dall’INPS, la quota impignorabile di una pensione di 2.000 euro sale a 750 euro. La quota rimanente di 1.250 sara' pignorabile, ad esempio per crediti ordinari, nella misura del 20%, pari a 250 euro.

In pratica, il minimo vitale è stato stabilito, per legge, pari all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.

Le nuove norme si applicano per i pignoramenti avviati a partire dal 27 giugno 2015 e trovano applicazione anche con riferimento ai procedimenti pendenti a quella data.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento della pensione - La quota teorica massima pignorabile per i debiti ordinari, esattoriali ed alimentari

Per quanto attiene i debiti ordinari (lo ricordiamo, quelli assunti con banche, privati e finanziarie) la quota teorica massima pignorabile della pensione è pari ad un quinto (20%) della componente assoggettabile a pignoramento, che, come abbiamo avuto modo di apprendere nelle sezioni precedenti, è data dal rateo mensile della pensione diminuita del minimo vitale che, al momento in cui si scrive, è individuabile in circa 750 euro.

Facciamo qualche esempio. Reddito percepito da pensione di 1750 euro. La quota teorica massima pignorabile per debiti ordinari è del 20%, calcolata sulla componente assoggettabile a pignoramento, che si ottiene sottraendo il nuovo minimo vitale (750 euro) al reddito mensile percepito. Insomma, per debiti ordinari la quota teorica massima pignorabile della pensione da 1750 euro sarà pari ad un quinto di 1000 euro, cioè 200 euro.

La motivazione per cui scriviamo di quota teorica massima pignorabile della pensione sarà chiara (speriamo) nel prosieguo dell'articolo. Per adesso è importante sottolineare che la quota teorica massima pignorabile della pensione non coincide necessariamente con la quota che sarà effettivamente pignorata; e che se, ad esempio, la quota teorica massima pignorabile è di 300 euro, non è il giudice, a sua discrezione, a stabilire la quota effettivamente pignorabile nel range zero-300 euro. Si tratterà, invece, di conseguenze imputabili esclusivamente alla rigida applicazione tecnica delle regole generali riguardanti il pignoramento della pensione.

Infatti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione le condizioni economico patrimoniali del debitore e l'eventuale sovraindebitamento in cui egli versa: la rata del mutuo da pagare, le rette per asilo nido, le spese da sostenere per i figli all'università, l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli, il carico derivante dal pagamento di bollette per utenze domestiche, le rate da rimborsare per i prestiti in corso non incidono nella determinazione della quota effettivamente pignorabile delle pensioni.

Il giudice nel quantificare la quota effettivamente pignorabile della pensione terrà conto esclusivamente della natura del debito (ordinario, esattoriale, alimentare) da cui dipende la quota teorica massima pignorabile; della componente assoggettabile a pignoramento (che sappiamo essere data dall'importo percepito della pensione diminuito di 750 euro), della capienza per pignoramenti che tiene conto anche di una eventuale cessione del quinto in corso.

Riprendendo il filo del discorso relativo alla quota teorica massima pignorabile della pensione, passiamo ad esaminarne l'entità per quel che attiene i debiti esattoriali.

La quota teorica massima pignorabile globale della pensione per debiti esattoriali (quelli per la cui riscossione coattiva agisce Equitalia o un concessionario delegato da Regioni o Comuni) è determinata in misura pari al 20% della componente assoggettabile a pignoramento. Per ciascun esattore (Equitalia e ciascuno dei concessionari locali) la quota teorica massima pignorabile sarà di un decimo (10%) della componente assoggettabile a pignoramento per importi di reddito percepiti di pensione fino a 2500 euro; di un settimo (14,2%) della componente assoggettabile a pignoramento per importi di reddito percepiti di pensione superiori a 2500 euro e non superiori a 5000 euro. Se il reddito da pensione percepito dal debitore supera i cinquemila euro, il primo esattore procedente potrà prelevare un quinto (20%) della componente assoggettabile a pignoramento.

Se un pensionato percepisce un reddito di 1450 euro, per un debito esattoriale la quota teorica massima pignorabile globale sarà del 20% e, per ciascun esattore, del 10%, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento (700 euro), individuata sottraendo il minimo vitale (750 euro) dal reddito percepito (1450 euro). Ne deriva che la quota teorica massima pignorabile da ciascun esattore sarà di 70 euro (più di due pignoramenti esattoriali promossi da esattori diversi non potranno insistere sulla stessa pensione).

Se un pensionato percepisce un reddito di 2850 euro al mese, l'azione esecutiva di pignoramento presso l'INPS per debiti esattoriali potrà concretizzarsi nell'applicazione di una quota teorica massima pignorabile globale di 1/5 alla componente assoggettabile a pignoramento, ottenuta quest'ultima, come ormai sappiamo, sottraendo il nuovo minimo vitale (750 euro) dai 2850 euro del reddito percepito. Dunque la quota teorica massima pignorabile globale riconducibile a debiti esattoriali sarà pari ad 1/5 di 2100 euro e quindi uguale a 420 euro. Tuttavia ciascun esattore procedente (il primo) non potrà ottenere più di un settimo, ovvero 300 euro. Il secondo dovrà accontentarsi al massimo di 120 euro sempre che sulla pensione non siano in corso altri pignoramenti e ci sia, come avremo modo di vedere, la necessaria capienza.

E per i debiti classificati come alimentari, quali gli assegni di mantenimento e l'obbligo di sostenere economicamente parenti o affini in stato di grave indigenza, cosa accade? Sempre compatibilmente con altri vincoli di legge che esamineremo nel dettaglio più avanti, qui entra pesantemente in gioco un'ampia discrezionalità del giudice: infatti, il codice di procedura civile dispone che pensioni e stipendi possano essere pignorati, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (lo scopo di tale autonomia discrezionale è quello di massimizzare, nei limiti del lecito, il rimborso integrale del credito alimentare).

Alcune sentenze (Corte Costituzionale 1041/1988 e Corte di Cassazione 25043/11) sembrano fissare ad 1/3 della quota pignorabile del reddito percepito dall'obbligato il tetto massimo prelevabile per soddisfare crediti di natura alimentare. In questa sede ci limiteremo, invece, a supporre che il giudice possa disporre il pignoramento della pensione in base a quanto stabilito dal codice di procedura civile senza tener conto della giurisprudenza, peraltro non univoca.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento della pensione - Gli elementi in base ai quali il giudice è chiamato a stabilire l'entità della quota effettivamente pignorabile

Dall'INPS il giudice deve acquisire informazioni circa il reddito percepito per la pensione, includendo le eventuali cessioni del quinto in corso e i possibili pignoramenti che già insistono sulla pensione del debitore nei confronti del quale si procede.

Naturalmente, il giudice conosce, sulla base della documentazione prodotta da chi avvia l'azione esecutiva di pignoramento presso terzi, la natura del debito: se esattoriale, ordinario o alimentare.

Tecnicamente, dunque, al giudice non resta che:

  1. ricostruire il reddito percepito da pensione del debitore (comprensivo di eventuali trattenute in corso relative a cessioni del quinto e a pignoramenti già azionati e al netto delle ritenute di legge);
  2. determinare la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, che è pari alla metà del reddito da pensione percepito dal debitore, diminuita degli eventuali importi già pignorati e ceduti;
  3. individuare la componente assoggettabile a pignoramento su cui applicare la quota teorica massima pignorabile in ragione della natura (ordinaria o esattoriale) del debito per il quale si procede; come abbiamo avuto modo di vedere la componente assoggettabile a pignoramento per il pensionato è data dal reddito percepito di pensione diminuita dell'importo stabilito per legge come minimo vitale (al momento in cui si scrive pari a circa 750 euro).

Per orientare la propria decisione in merito all'entità della quota effettivamente pignorabile, il giudice dovrà tener conto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

In particolare, dall'articolo 545 del codice di procedura civile così come integrato dalla legge 83/15, dalle norme sul pignoramento esattoriale introdotte dal decreto legge 16/12, dal disposto dell'articolo 68, secondo comma della legge 180/50 sul pignoramento e la cessione delle pensioni degli ex dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (che assumeremo estese a tutti i pensionati) in base al quale, qualora i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione, non si può pignorare se non la differenza fra la metà della pensione percepita e la quota ceduta.

Il combinato disposto della normativa e della giurisprudenza appena richiamata implica che:

  1. l'importo totale già eventualmente pignorato in passato al pensionato, sommato alla quota effettivamente pignorabile in base all'attuale azione esecutiva promossa dal creditore procedente e al rateo di una eventuale cessione del quinto in corso, non potrà mai eccedere la capienza, ovvero la metà del reddito da pensione da questi percepito;
  2. se il debito è di natura ordinaria, la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 20% (un quinto);
  3. se il debito è di natura esattoriale, la quota teorica massima pignorabile per tutti gli eventuali esattori procedenti (globale), da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 20% (un quinto);
  4. se il debito è di natura alimentare sarà il giudice, con ampio margine di discrezionalità, a stabilire la quota effettiva da pignorare nell'ambito della componente assoggettabile a pignoramento e compatibilmente con il vincolo, fissato per legge, che la somma dell'importo effettivamente pignorato, degli eventuali pignoramenti preesistenti nonché del rateo per una eventuale cessione del quinto in corso, non ecceda l'importo massimo che può essere mensilmente trattenuto al debitore (vale a dire la metà del reddito da pensione percepito).

Se ritorniamo, per un attimo, al concetto di componente della pensione assoggettabile a pignoramento possiamo comprendere adesso come, per un pensionato, il reddito residuale al simultaneo concorso di pignoramenti ordinario, esattoriale ed alimentare e a preesistenti cessioni del quinto, non possa mai scendere al di sotto del minimo vitale (circa 750 euro).

Da notare la non incidenza di un prestito delega (che il pensionato può riportare dal precedente rapporto di lavoro) rispetto alla capienza residua per i pignoramenti azionabili. Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso un prestito delega di 100 euro, senza pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili è di 550 euro (il reddito percepito è, infatti, 1100 euro e non 1000). Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso una cessione del quinto di 100 euro, sempre in assenza di pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, ammonta, invece, a 450 euro (la metà del reddito percepito di 1100 euro a cui va sottratto il rateo mensile impegnato nella cessione del quinto).

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento della pensione - Capienza in caso di concorso di più pignoramenti

Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito ordinario, e gli viene assegnata una quota effettiva uguale alla quota massima teorica (pari ad un quinto della componente assoggettabile a pignoramento della pensione), un successivo creditore per debiti ordinari potrà reclamare una quota della pensione del debitore solo dopo che il creditore ordinario antecedente sarà stato integralmente rimborsato.

Supponiamo che il debitore disponga di un reddito percepito di 2150 euro a titolo di pensione e che al primo creditore esattoriale procedente, l'Agenzia delle entrate, venga assegnata una quota effettiva di pignoramento pari a quella massima teorica (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 1400 euro), vale a dire 200 euro. Un secondo creditore, il Comune di Canicatti, che voglia ottenere il rimborso dell'ICI non versata dal debitore, potrà rivendicare quello che resta per coprire il 20% della quota globale pignorabile per crediti esattoriali, cioè 80 euro. Un terzo creditore, poniamo l'INPS che pretenda il rimborso di contributi evasi, dovrà attendere che alla Agenzia delle entrate o al Comune di Canicattì sia stato rimborsato l'intero credito per cui si era ricorsi al giudice.

Diverso il meccanismo per crediti alimentari, laddove, come abbiamo visto, non esiste una quota massima teorica fissata per legge. Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito alimentare, un successivo creditore per debiti alimentari potrà reclamare una quota della pensione del debitore solo se c'è capienza.

Ad esempio, il debitore disponga di un reddito percepito di 2850 euro a titolo di pensione e ipotizziamo che al primo creditore procedente, il coniuge separato, a cui non è stato versato l'assegno di mantenimento mensile fissato in sede giudiziale, venga assegnata una quota effettiva di pignoramento di 450 euro. Supponiamo anche che sulla pensione già insistano un pignoramento per debiti esattoriali nella misura di 300 euro (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 2100 euro) ed una cessione del quinto per 520 euro. Un secondo creditore, il padre del debitore, che, versando in condizioni di indigenza voglia ottenere, avendone diritto, un assegno alimentare, dovrà accontentarsi del pignoramento di soli 30 euro, poiché la capienza residua per i pignoramenti azionabili è proprio pari a soli 155 euro, dal momento che 1270 euro (dei 1425 disponibili) sono già impegnati per cessione del quinto e per azioni esecutive pregresse.

Ancora, pensiamo al debitore che disponga di un reddito di pensione da 1350 euro con in corso una cessione del quinto per 220 euro. Immaginiamo che sulla pensione insistano un pignoramento pregresso per debiti esattoriali per 85 euro (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 600 euro) nonché un pignoramento per crediti alimentari di 325 euro. Se, a questo punto, nei confronti del debitore agisse un creditore per debiti ordinari, la quota teorica massima pignorabile sarebbe di 120 euro (un quinto della componente assoggettabile a pignoramento di 600 euro). Ma, la capienza residua per i pignoramenti azionabili è di 45 euro (1350/2 - 220 - 85 - 325). Ergo, il creditore "ordinario" procedente dovrà accontentarsi di un rimborso di soli 45 euro al mese.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento della pensione - Esempi pratici

Illustriamo adesso i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile della pensione (con o senza cessione del quinto in corso, con o senza pignoramenti pregressi) con alcuni esempi pratici.

Pensione percepita 1.950
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di un pignoramento esattoriale 120
Capienza residua per pignoramenti 735
Quota effettiva pignorata per un debito esattoriale 120

Pensione percepita 2.550
Componente pignorabile 1.800
Cessione quinto in corso 460
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 257
Pignoramento per crediti alimentari in corso 300
Quota teorica massima di pignoramento ordinario 360
Capienza residua per pignoramenti 558
Quota effettiva pignorata per debiti ordinari 133

Pensione percepita 2.850
Componente pignorabile 2.100
Cessione quinto in corso 520
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 300
Pignoramento per crediti ordinari in corso 420
Quota teorica massima di pignoramento alimentare N/A
Capienza residua per pignoramenti 185
Quota effettiva pignorata per debiti alimentari 185

Pensione percepita 1.950
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Prestito delega in corso (da precedente rapporto di lavoro) 340
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di pignoramento esattoriale 120
Capienza residua per pignoramenti 735
Quota effettiva pignorata per un debito esattoriale 120

22 Luglio 2015 · Ludmilla Karadzic


Commenti e domande

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6 risposte a “Il pignoramento della pensione e il nuovo minimo vitale”

  1. Anonimo ha detto:

    Sul mio conto corrente bancario mi viene accreditata mensilmente (il primo giorno di ogni mese) la pensione da ex dirigente dello stato che ammonta attualmente ad euro 3 mila e 243 circa, che rappresenta per me l’unica fonte di reddito e con la quale devo far fronte ai bisogni essenziali della vita quotidiana, oltre ad altri impegni di spesa da tempo programmati (rate mutuo, acquisto auto…).

    Ora, essendo stato condannato in sede civile ad euro 50 mila di risarcimento danni a favore della controparte e a circa euro 20 mila per spese legali, chiedo di conoscere con quali criteri verrà concretamente determinata la base impignorabile mensile e, di conseguenza, quella che potrà essere oggetto di pignoramento e quindi di esecuzione da parte del creditore, atteso che la nuova disciplina legale (DL 83/2015) ha individuato (in rialzo) le soglie di impignorabilità (per esigenze vitali minime dell’individuo) della pensione accreditata sul conto corrente.

    Col presente quesito, infatti, mi preme conoscere in concreto entro quali limiti ed in che misura potrei subire una esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi ( la banca presso la quale ho aperto il conto), beneficiando mensilmente della predetta pensione.

    Ed infine vi chiedo: la determinazione della parte pignorabile verrà effettuata dal creditore procedente o dal giudice?

    Ed infine, a seguito della richiesta di pignoramento al terzo, il mio conto corrente verrà bloccato dalla Banca o questa ne consentirà l’utilizzo per la base impignorabile?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Procediamo con ordine, individuando le due tipologie di azione esecutiva a cui lei, debitore inadempiente, potrà essere sottoposto: pignoramento del conto corrente o pignoramento della pensione.

      Pignoramento della pensione

      In questo caso il terzo pignorato sarà l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), il quale, sostanzialmente, nel corso della procedura di pignoramento ed assegnazione, sarà tenuto a comunicare al giudice adito dal creditore, l’esatto ammontare della somma erogata mensilmente al debitore sottoposto ad azione esecutiva, ovvero 3.243 euro. Ora, a partire da gennaio 2018, l’importo massimo dell’assegno sociale ammonta a 453 euro. In base all’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme da chiunque dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (minimo vitale), mentre la parte eccedente è pignorabile nei limiti del 20% . Essendo, dunque, il minimo vitale attualmente pari a 779,5 euro, la parte pignorabile della sua pensione risulta essere di 2.563,5 per una quota mensile prelevabile di circa 513 euro (arrotondata in eccesso).

      Pignoramento del conto corrente

      Il pignoramento ordinario del conto corrente, ovvero il pignoramento del conto corrente per crediti azionati in base a sentenza passata in giudicato, è regolato, fra gli altri, dall’articolo 546 del codice di procedura civile: dal giorno in cui riceve l’atto di pignoramento del conto corrente, la banca presso cui il debitore sottoposto ad azione esecutiva intrattiene un rapporto di conto corrente è tenuta, relativamente alle cose e alle somme depositate in conto corrente e nei limiti dell’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
      Come accennato, nel pignoramento ordinario del conto corrente, la banca è chiamata a svolgere il proprio ruolo di custode dell’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà fino all’assegnazione al creditore procedente della somma stabilita dal giudice (che potrà comprendere, oltre a quanto dovuto dal debitore inadempiente, anche le spese legali sostenute dal creditore nella fase di espropriazione forzata del saldo di conto corrente).
      Ora, se sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva c’è disponibilità almeno pari all’importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca congela tale disponibilità sottraendola al saldo, ma rendendo possibile l’operatività del conto corrente (riuscendo, così, ad assolvere agli obblighi di custodia che la legge attribuisce al terzo pignorato). Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), in assenza di adeguata copertura (dopo la riduzione coattiva del saldo disponibile), non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni.
      Con l’ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente di quanto necessario a soddisfare il credito azionato e le spese sostenute, a conclusione dell’iter espropriativo nella procedura ordinaria di pignoramento, la banca potrà rendere nuovamente disponibile nel saldo di conto corrente del debitore, la somma non assegnata dal giudice rispetto all’importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà a suo tempo congelato.
      Qualora, invece, sul conto corrente del debitore sottoposto ad azione esecutiva non vi sia disponibilità almeno pari all’importo corrispondente alla somma precettata aumentata della metà, la banca è costretta a congelare il conto corrente, rendendolo non più utilizzabile, almeno fino alla dichiarazione dal terzo pignorato circa la consistenza del saldo di conto corrente di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile (non in grado di assicurare la copertura del credito precettato aumentato della metà) e alla successiva ordinanza giudiziale di assegnazione al creditore procedente della somma prelevata dal saldo di conto corrente. Le operazioni non ancora contabilizzate (incasso di assegni emessi, regolamento di acquisti effettuati con carte di credito o revolving), dopo il blocco di conto corrente, non andranno a buon fine, con potenziali strascichi negativi come protesti, segnalazione alle centrali rischi e revoca della possibilità di rilasciare assegni. Eventuali disposizioni di accredito (anche per stipendio o pensione) non andranno a buon fine e non verranno addebitate al disponente.
      In ogni caso, a norma dell’articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento: nella fattispecie, dopo l’assegnazione al creditore procedente, delle giacenze disponibili in conto corrente dovranno essere comunque lasciate, nella disponibilità del debitore, almeno 1.359 euro (tre volte la misura massima dell’assegno sociale).

      Pignoramento del conto corrente e successivo pignoramento della pensione

      Purtroppo non può escludersi lo scenario peggiore, ovvero il pignoramento del conto corrente del debitore seguito, qualora non sia stata assegnato l’importo sufficiente a coprire il credito azionato (somma cristallizzata in sentenza gravata dagli interessi legali dovuti per il ritardato pagamento rispetto alla data di esecutività della sentenza e spese legali sostenute dal creditore nel corso della procedura di pignoramento).

  2. Anonimo ha detto:

    Ho un pignoramento in busta paga., in caso di cessazione del rapporto di lavoro il tfr in che misura sarà pignorato?
    Grazie
    Maury

  3. Utente anonimo ha detto:

    Pensione lorda di euro 69, quale è la quota pignorabile per debito esattoriale?

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