L'articolo 492 del codice di procedura civile dispone, fra l'altro che, quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti relativi all'affidamento in custodia oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore ...
Mentre non c'era nessuno in casa, l'ufficiale giudiziario mi è entrato in casa con l'aiuto di un fabbro, il blocchetto della serratura è spostato in avanti e manca una vite esterna. Mia zia ha trovato attaccato alla porta l'avviso di pignoramento, c'era scritto il nome dell'avvocsto della controparte, il creditore, e che dovevo eleggere domicilio. Ciò che mi ha sconcertato oltre la violazione di domicilio e che non c'e il timbro ne il nome dell'ufficiale giudiziario che ha fatto il pignoramento, c'e uno scarabocchio di firma illeggibile ed ancora non so il nome dell'ufficiale giudiziario che mi è entrato in casa. Possono farlo? ...
La ricerca telematica dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento ed espropriazione
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone, quindi, che l'ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica ...