La ricerca dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento
Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone, quindi, che l’ufficiale giudiziario acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, nel pubblico registro automobilistico e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l’ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.
Se l’accesso ale banche dati ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo provvede direttamente al pignoramento. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro dieci giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta all’ufficiale giudiziario territorialmente competente per il pignoramento.
Se l’accesso alle banche dati ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell’ingiunzione, dell’invito e dell’avvertimento al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione, nonchè l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute.
9 Dicembre 2014 · Tullio Solinas
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Il mio creditore può pignorare la casa di mia moglie donatale da mio suocero nel 1998 quando eravamo in comunione di beni? Faccio presente che nell’atto di donazione non è affatto specificato che il bene è ascrivibile alla comunione. Mio suocero voleva donare alla figlia e basta.
I beni ricevuti dopo il matrimonio per donazione o eredita’ non rientrano nella comunione dei beni. E’ dunque escluso che il creditore possa pignorare la casa donata alla moglie se l’obbligato è il marito ed il debito è stato contratto per esigenze personali del debitore.
Volevo chiedere se possono espropriare la casa di mia madre ancora in vita e di mio padre deceduto sulla quale mio padre aveva acceso un ipoteca (mai pagata) per meta casa in quanto hanno la divisione dei beni e cosa poter fare.
Metà della casa di suo padre, naturalmente, è pervenuta in successione a sua madre, a lei ed ai suoi fratelli (se ne ha). Avendo accettato l’eredità, gli eredi hanno acquisito anche i debiti di suo padre. Sulla casa, e questo è importante, grava il diritto di abitazione per sua madre e ciò, sicuramente, costituisce un deterrente, per il momento, ad una eventuale espropriazione.
In futuro, quando sua madre non ci sarà più, i creditori potranno chiedere al giudice di vendere all’asta la casa, trattenere dal ricavato l’importo a debito e lasciare il residuo agli eredi. In questo scenario sarebbe opportuno evitare la vendita coattiva all’asta della casa. Meglio è venderla liberamente su mercato e soddisfare l’ipoteca (oppure pagare il debito e mantenere la proprietà della casa).