Contratto di manutenzione estintori con tacito rinnovo






Una sas aveva 3 estintori nei propri locali ed era stato stipulato contratto di manutenzione semestrale con una ditta specializzata. Nel 2014 l’attività è cessata e i locali lasciati. La ditta specializzata ha scritto che vuole i canoni di 6 annualità (dal 2013 in poi) perchè secondo loro il contratto prevede così. Intanto il contratto porta data 2006, rinnovabile se non c’è disdetta 3 mesi prima. Siamo arrivati al 2012, quindi per loro dovrei pagare fino al 2018, più spese varie. Possono essere clausola vessatorie (legge 52/96)? Il fatto che l’attività sia cessata rientra nei gravi motivi?

Secondo quanto disposto dal codice civile (articolo 1341) le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento del suo perfezionamento, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle.

In ogni caso, non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che sanciscono a carico dell’altro contraente tacita proroga o rinnovo del contratto.

In prima battuta, pertanto, è necessario accertare se la clausole in discussione è stata specificatamente (in un allegato a parte approvata e sottoscritta dal rappresentante legale della sas.

C’è da aggiungere che la società di manutenzione degli estintori, alla scadenza della prima semestralità del contratto ritenuto tacitamente rinnovato ed a fronte del mancato pagamento del canone, avrebbe dovuto notificare formale comunicazione di messa in mora.

Se non lo ha fatto, la circostanza integra una violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione contrattuale, che si sostanzia, nel caso specifico, nell’obbligo di informare tempestivamente la controparte circa ogni questione che sia per essa rilevante (il presunto obbligo di pagamento di sei annualità in mancanza di disdetta).

Infine, in seguito alla cessazione dell’attività da parte della sas che ha stipulato il contratto, non potrebbero comunque essere pretesi i canoni successivi al 2014 per prestazioni che non avrebbero potuto mai essere rese.

17 Aprile 2015 · Patrizio Oliva


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