Rinnovo tacito del contratto di mandato per vendita di un immobile - Ma quando scade?
Ho la necessità di capire quando scade il mandato che ho conferito all'Agenzia immobiliare, in data 10 aprile 2018, per la vendita (in esclusiva) dell'immobile di mia proprietà. L'articolo 6 del contratto di mandato da me sottoscritto recita che il mandato ha durata fino al 31 dicembre 2018 compreso e si intenderà tacitamente rinnovato per un pari periodo di tempo, e per una sola volta, salvo disdetta da inviarsi 20 giorni prima della sua naturale scadenza con raccomandata A/R. Secondo me, il mandato è stato quindi rinnovato per un periodo pari al primo, ossia 8 mesi e 21 giorni. Ritengo quindi che la nuova data di scadenza debba essere il 21 Agosto 2019 e che la disdetta, ove necessaria, dovrà essere esercitata entro il prossimo 31 Luglio 2019. Vorrei conoscere il vostro parere. ...
Ho problemi con la mia ex-assicurazione: praticamente io ho cambiato assicurazione senza dare nessun preavviso alla vecchia assicurazione e quindi mi hanno mandato una lettera in cui dicevano che dovevo pagare la rata dell'assicurazione perché non ho mandato la disdetta. Però, da quello che so, c'è la legge del "TACITO RINNOVO". Quindi io non sarei obbligato a mandare una disdetta alla vecchia assicurazione. Comunque ero andato dal mio nuovo assicuratore per chiedere informazioni e lui mi ha detto di non preoccuparmi e di non fare niente a riguardo. Adesso però mi è arrivata un'altra lettera di pagamento con una multa extra per non aver pagato prima. Cosa dovrei fare a riguardo? ...
Clausole di tacita proroga o di rinnovo tacito del contratto
Le clausole di proroga o di rinnovo tacito del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione sono prive di efficacia, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente. Infatti, secondo il Codice civile (articolo 1341) le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti non hanno effetto, se: non sono specificamente approvate per iscritto, se stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione; sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovo del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Come si evince dal paragrafo precedente, risultano chiaramente contrapposte le ipotesi (a) nelle quali si tratta di clausole il cui effetto si risolve ...