Assicurazione auto e garanzie accessorie – Vale il tacito rinnovo ed è necessaria la disdetta del contratto?


A decorrere dal primo gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per le polizze a copertura della responsabilità civile auto.





Ho problemi con la mia ex-assicurazione: praticamente io ho cambiato assicurazione senza dare nessun preavviso alla vecchia assicurazione e quindi mi hanno mandato una lettera in cui dicevano che dovevo pagare la rata dell’assicurazione perché non ho mandato la disdetta. Però, da quello che so, c’è la legge del “TACITO RINNOVO”.

Quindi io non sarei obbligato a mandare una disdetta alla vecchia assicurazione. Comunque ero andato dal mio nuovo assicuratore per chiedere informazioni e lui mi ha detto di non preoccuparmi e di non fare niente a riguardo. Adesso però mi è arrivata un’altra lettera di pagamento con una multa extra per non aver pagato prima. Cosa dovrei fare a riguardo?

A decorrere dal primo gennaio 2013 è stato abolito il tacito rinnovo per le polizze a copertura della responsabilità civile auto. La nuova Legge Concorrenza (L 124/2017, in vigore dal 29/08/2017) ha esteso il divieto di tacito rinnovo anche alle assicurazioni dei rischi accessori (ad esempio, polizza infortuni conducente, incendio e furto, tutela legale), sia nel caso in cui il medesimo contratto garantisca simultaneamente il rischio principale (copertura per la responsabilità civile auto) ed i rischi accessori, sia nel caso in cui venga stipulato, contestualmente alla polizza RCA, un autonomo contratto per la garanzia danni accessoria.

Non è, pertanto, più necessario procedere alla disdetta del contratto danni accessorio alla polizza per la responsabilità civile auto, in quanto lo stesso si ritiene risolto alla scadenza contrattuale prevista.

Tuttavia, la nuova normativa si applica solo ai contratti stipulati successivamente al 29 agosto 2017.

Insomma, il punto è questo: se la polizza per la copertura della responsabilità civile prevede anche coperture accessorie (infortuni conducente, incendio e furto, tutela legale, eccetera) ed è stata stipulata prima del 29 agosto 2017, si applica il tacito rinnovo.

Se, come probabilmente avvenuto nel caso in esame, non è stata inviata la disdetta e la stipula del contratto relativo delle garanzie accessorie è avvenuta contemporaneamente a quella del contratto per la responsabilità civile auto, si può ugualmente chiedere alla compagnia assicuratrice di considerarle disdettate, e rivolgesi successivamente all’Ivass (Istituto per la Vigilanza delle ASSicurazioni) in caso di risposta insoddisfacente o diniego dell’istanza.

Concludendo, in caso di polizza con garanzie accessorie, sottoscrizione avvenuta prima del 29 agosto 2017 e omessa disdetta, è necessario farsi carico di scrivere, con raccomandata AR, almeno qualche letterina, senza sottovalutare il problema come suggerisce, invece, il nuovo assicuratore: altrimenti si corre il rischio di dover pagare il premio per due polizze su una stessa auto.

30 Dicembre 2017 · Eleonora Figliolia


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