Rinnovo tacito del contratto di mandato per vendita di un immobile - Ma quando scade?
Ho la necessità di capire quando scade il mandato che ho conferito all'Agenzia immobiliare, in data 10 aprile 2018, per la vendita (in esclusiva) dell'immobile di mia proprietà. L'articolo 6 del contratto di mandato da me sottoscritto recita che il mandato ha durata fino al 31 dicembre 2018 compreso e si intenderà tacitamente rinnovato per un pari periodo di tempo, e per una sola volta, salvo disdetta da inviarsi 20 giorni prima della sua naturale scadenza con raccomandata A/R. Secondo me, il mandato è stato quindi rinnovato per un periodo pari al primo, ossia 8 mesi e 21 giorni. Ritengo quindi che la nuova data di scadenza debba essere il 21 Agosto 2019 e che la disdetta, ove necessaria, dovrà essere esercitata entro il prossimo 31 Luglio 2019. Vorrei conoscere il vostro parere. ...
Contratto di manutenzione estintori con tacito rinnovo
Una sas aveva 3 estintori nei propri locali ed era stato stipulato contratto di manutenzione semestrale con una ditta specializzata. Nel 2014 l'attività è cessata e i locali lasciati. La ditta specializzata ha scritto che vuole i canoni di 6 annualità (dal 2013 in poi) perchè secondo loro il contratto prevede così. Intanto il contratto porta data 2006, rinnovabile se non c'è disdetta 3 mesi prima. Siamo arrivati al 2012, quindi per loro dovrei pagare fino al 2018, più spese varie. Possono essere clausola vessatorie (legge 52/96)? Il fatto che l'attività sia cessata rientra nei gravi motivi? ...
Clausole di tacita proroga o di rinnovo tacito del contratto
Le clausole di proroga o di rinnovo tacito del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell'ambito di un contratto per adesione sono prive di efficacia, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente. Infatti, secondo il Codice civile (articolo 1341) le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti non hanno effetto, se: non sono specificamente approvate per iscritto, se stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione; sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovo del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Come si evince dal paragrafo precedente, risultano chiaramente contrapposte le ipotesi (a) nelle quali si tratta di clausole il cui effetto si risolve ...