Clausole di tacita proroga o di rinnovo tacito del contratto
Le clausole di proroga o di rinnovo tacito del contratto, se predisposte dal contraente piu’ forte nell’ambito di un contratto per adesione sono prive di efficacia, anche quando hanno carattere di reciprocita’ e bilateralità, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente.
Infatti, secondo il Codice civile (articolo 1341) le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti non hanno effetto, se:
- non sono specificamente approvate per iscritto, se stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione;
- sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovo del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Come si evince dal paragrafo precedente, risultano chiaramente contrapposte le ipotesi (a) nelle quali si tratta di clausole il cui effetto si risolve nell’attribuzione di una posizione vantaggiosa al contraente predisponente, consistente nella previsione della legittimita’ di un suo comportamento (recesso, sospensione dell’esecuzione); e quelle (b) che invece si risolvono in un effetto che vien detto “a carico” dell’altro contraente e che, come emerge dall’elenco e’ rappresentato dall’imposizione ad esso di particolari oneri comportamentali.
In pratica, le clausole che sanciscono sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o tacito rinnovo del contratto, sono vessatorie anche se bilaterali.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 14737/15.
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