Vendita immobile e debiti condominiali
Una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l’acquirente che gli è subentrato).
Pertanto, non può essere chiesto ed emesso nei confronti del condomino uscente decreto ingiuntivo (con la clausola di immediata esecutività) per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la normativa vigente può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione dell’azione giudiziale. Ma di certo, la vendita dell’immobile non può estinguere un debito del cedente, debito che resta azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento.
In ogni caso, è comunque obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio il soggetto che riveste la qualifica di condomino al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione di detti lavori, proprio per il valore costitutivo della relativa obbligazione.
Mentre risulta irrilevante la circostanza che la vendita dell’unità immobiliare avvenga prima che siano stati approvati tutti gli stati di ripartizione delle spese inerenti quei lavori.
Dunque, a rendere eventualmente obbligato l’alienante al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’edificio concorre il fatto di avere avuto la qualifica di condomino al momento dell’assemblea di approvazione dei lavori, dovendo considerarsi la successiva assemblea di ripartizione delle spese non il momento costitutivo dell’obbligazione, ma solo il momento di precisazione del quantum della stessa.
Quello appena esposto è il principio di diritto, in tema di obblighi condominiali, enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 15547/2017.
24 Giugno 2017 · Giorgio Martini
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