Anche l’usufrutto può essere suscettibile di successione ereditaria

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario, il quale, peraltro, può cedere il suo diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata. La temporaneità del diritto certo esclude che esso possa formare oggetto di disposizione testamentaria o ricadere nell'ambito di una successione mortis causa.

Tuttavia, una volta che l'usufrutto sia stato ceduto, esso, fino alla morte dell'originario e primo usufruttuario, diviene suscettibile di successione mortis causa ove l'originario cessionario deceda prima del cedente, e, se il cessionario in questione non ne abbia disposto per atto di ultima volontà, esso si trasmette per legge agli eredi dello stesso (essendo suscettibile di successive trasmissioni mortis causa), non venendo ad estinguersi e continuando a far parte del patrimonio relitto fino alla sua cessazione per morte del primo usufruttuario.

La regola trova applicazione anche nell'ipotesi di cessione pro quota del diritto di usufrutto vitalizio: il diritto di usufrutto concesso a più soggetti, infatti, si estingue, per ciascuna quota, alla morte del titolare di questa. In presenza di una cessione di quota dell'usufrutto, dunque, il diritto limitato di godimento sulla quota del cessionario, o dei suoi eredi, perdura fino a quando rimanga in vita l'usufruttuario cedente.

Questi i principi giuridici trasposti, nero su bianco, nella sentenza 8911/2016 della Suprema Corte di cassazione.

13 Ottobre 2017 · Genny Manfredi





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!