Tributi locali arretrati » Non deve essere corrisposto il pagamento qualora il Comune abbia revocato il mandato al concessionario

Pagamento dei tributi locali: In caso di arretrati ancora insoluti, non deve essere corrisposto il pagamento qualora il Comune abbia revocato il mandato al concessionario.

Se avete arretrati ancora da pagare relativamente ai tributi locali, come ad esempio quelli sui rifiuti, fate ben attenzione a chi ha invitato la richiesta di pagamento.

Infatti, se la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione è cambiata, per il fatto che il Comune non ha più inteso rinnovare il mandato, allora la richiesta di pagamento è illegittima e non siete piùtenuti a pagare.

Ciò è quanto deciso dalla Ctr (Commissione Tributaria Regionale) della Basilicata con sentenza 381/14.

La diatriba interessa tributi locali insoluti da diversi anni. In questi casi, come accennato, l’avviso di accertamento potrebbe essere nullo perché emesso da un soggetto non legittimato.

Nella fattispecie che ha scaturito la pronuncia, ad esempio, gli eredi, essendo subentrati nelle passività di un parente, si sono trovati a ricevere una richiesta di pagamento per la Tarsu da quest’ultimo mai pagata: il problema è sorto quando si è scoperto che notificare l’avviso di accertamento era la vecchia società di concessionaria del servizio di riscossione che agiva per conto del Comune ed alla quale, successivamente, era stato revocato il mandato.

In parole povere, da ciò che si evince dalla sentenza in esame, prima di pagare i tributi locali degli anni passati, per il contribuente è un buon suggerimento verificare prima chi sia il soggetto che avanza la pretesa.

Dopodiché, è bene accertarsi che il contratto che lo lega all'ente locale è ancora valido.

In caso contrario, il pagamento dei vecchi tributi locali non deve essere corrisposto.

8 Settembre 2014 · Stefano Iambrenghi





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