La decadenza e la prescrizione dei tributi locali sono regolate dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007)
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La decadenza e la prescrizione dei tributi locali sono regolate dalla legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) ed in particolare dai commi che vanno dal 161 al 170 dell’articolo 1.
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
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2 Giugno 2016 · Giorgio Valli
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Articolo 161 legge 296/2006 – Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonche’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
“IL termine di decadenza si riferisce al pagamento dell’importo dovuto e non alla eventuale rata semestrale.”: grazie della risposta. Ne prendo atto :-(
Potrebbe dirmi, per curiosità, in base a quale principio o norma ci si rifersice all’importo e non alla singola rata?
Ho ricevuto un avviso di accertamento relativo all’IMU dell’anno 2011 per omesso pagamento totale. Visto che i versamenti in questione previsti erano due – entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre – e che mi è stato recapitato un unico avviso, a novembre di quest’anno, posso eccepire la prescrizione del primo versamento (quello da effettuarsi entro il 16 giugno)?
Vale a dire: si può distinguere il profilo decadenziale dell’avviso da quello prescrittivo inerente l’oggetto dell’accertamento? E’ sostenibile la tesi della ricevibilità dell’avviso sì, ma non completamente efficace?
O vedete qualche altra strada?
IL termine di decadenza si riferisce al pagamento dell’importo dovuto e non alla eventuale rata semestrale.