Impugnazione di atti di riscossione coattiva dei tributi locali – Per determinare la CTP territorialmente competente non è rilevante la sede del concessionario ma solo quella del creditore

La normativa vigente (articolo 4 del decreto legislativo 546/1992) prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell’ente locale concedente.

Tuttavia, poiché l’ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al contribuente che voglia esercitare il proprio diritto di azione, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione.

Inoltre, consentendo che a giudicare la controversia tra i due soggetti sia la commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede il concessionario scelto dall'ente medesimo, si attribuirebbe alla pubblica amministrazione il potere di gestire il proprio rapporto con gli amministrati in maniera iniqua ed arbitraria, così stravolgendo il corretto rapporto istituzionale che deve intercorrere tra cittadino e pubblica amministrazione.

Risulterebbe, in pratica, compromesso il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, posto che quest’ultimo sarebbe costretto ad un gravoso spostamento verso il luogo ove instaurare la propria azione giudiziaria: uno spostamento che, in ultima analisi, potrebbe, finanche indurre il contribuente a rinunciare, suo malgrado, ad impugnare l’atto, onde evitare di sottoporsi ad ulteriori oneri.

A questo proposito, lo stesso legislatore, ha precisato che l’individuazione, da parte dell’ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Ebbene, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole onere a suo carico. Questo onere, già di per sé ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere di modesta entità, e quindi tali da rendere non conveniente un’azione da esercitarsi in una sede lontana.

I giudici della Corte Costituzionale con la sentenza 44/16, hanno quindi accolto l'eccezione di incostituzionalità, dell'articolo 4 del decreto legislativo 546/1992, formulata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cremona.

5 Marzo 2016 · Paolo Rastelli




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