Tra alcuni mesi andrò in pensione con la minima: potranno rivalersi sulla mia pensione per recuperare il mio debito?

Gentili signori, ho contratto nel 1997 un prestito con una finanziaria di 5000 euro. Ho pagato le rate per circa un anno, poi ho perso il lavoro e non ho più potuto assolvere il mio impegno. Attualmente e per tutti questi anni non ho trovato lavoro quindi non ho busta paga e non posseggo nulla di intestato. Tra alcuni mesi andrò in pensione con la minima potranno rivalersi sulla mia pensione per recuperare il debito?

Grazie in anticipo per una cortese risposta,

Marino Criscuolo, Bari

Sì la pensione è pignorabile ma con alcuni limiti.

Con la circolare numero 43 del 26.02.2003 l'INPS fornisce infatti alcuni chiarimenti in materia di pignorabilità delle pensioni a seguito delle sentenze numero 468 del 22 novembre 2002 e numero 506 del 4 dicembre 2002 della Corte Costituzionale.

Con la prima sentenza la Corte Costituziuonale ha stabilito che le pensioni, le indennità che ne tengano luogo ed assegni sono pignorabili fino alla concorrenza di un quinto, valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine, al pensionato.

Con la sentenza numero 506/2002 la Consulta ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.

Così a proposito della determinazione della quota di pensione idonea a soddisfare le esigenze minime vitali la Consulta ha stabilito che: non rientra nel potere della Corte Costituzionale, ma in quello discrezionale del legislatore, individuare in concreto l'ammontare della (parte di) pensione idoneo ad assicurare “mezzi adeguati alle esigenze di vita” del pensionato, come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità (con le sole eccezioni tassativamente indicate di crediti qualificati, in quanto espressione di altri valori costituzionali: ad es., articolo 29, 30, 53 Cost.).

27 Gennaio 2009 · Antonio Scognamiglio





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