rca - responsabilità civile auto


Multe per omessa revisione periodica del veicolo o circolazione senza copertura assicurativa rc auto – serve la contestazione immediata

23 Giugno 2016 - Giuseppe Pennuto


Come noto, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione periodica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni. Anche chi circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa da euro 841 a euro 3.287. Dalla lettura del combinato delle disposizioni normative vigenti, l'eventuale infrazione di omessa revisione periodica del veicolo o di circolazione senza copertura assicurativa per la responsabilità civile auto, può essere accertata in modalità automatica con la possibilità della contestazione differita, solamente con l'utilizzo di un dispositivo omologato ovvero approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tuttavia, allo stato attuale non risulta approvato, ovvero omologato, alcun dispositivo funzionante in. modalità automatica per l'accertamento [ ... leggi tutto » ]


Prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni per la responsabilità civile auto » le banche dati dei sinistri, dei testimoni e dei danneggiati

17 Giugno 2016 - Giovanni Napoletano


Bisogna sempre tener presente che le truffe ai danni delle compagnie operanti nel settore assicurativo per la responsabilità civile auto si riverberano poi sui costi che il consumatore è costretto a corrispondere per una polizza. Solo per fare un esempio, per un neopatentato napoletano il premio RC auto può andare da 1356 a 3909 euro, vale a dire, prendendo a riferimento il costo più basso, almeno settecento euro in più rispetto a un giovane automobilista che vive a Berlino o a Monaco di Baviera. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, il Codice delle assicurazioni private prevede l'istituzione, presso l'IVASS, di una banca dati dei sinistri e due banche dati denominate anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati. Finalmente, l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle ASSicurazioni), in ossequio alla normativa vigente ha [ ... leggi tutto » ]


Quando la compagnia di assicurazione non può opporre al terzo danneggiato la falsità del certificato rc auto

23 Aprile 2016 - Eleonora Figliolia


Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo in possesso di un certificato assicurativo formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e fraudolentemente retrodatato, tale falsità non è opponibile al terzo danneggiato quando essa provenga dall'agente per il tramite del quale è stato stipulato il contratto. In tal caso l'assicuratore, adempiuta la propria obbligazione nei confronti del terzo, avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'intermediario infedele e di regresso nei confronti dell'assicurato. Si tratta del principio di diritto enunciato dai giudici della Suprema Corte di cassazione nella sentenza 6974/16. [ ... leggi tutto » ]


Risarcimento del danno subito dal terzo trasportato

4 Aprile 2016 - Giuseppe Pennuto


Il danno subito dal terzo trasportato è risarcito (salvo il caso fortuito o la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario assicurato) dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La norma presuppone solamente la sussistenza di un sinistro e un danno subito dal terzo trasportato ma non esige [ ... leggi tutto » ]


Spese legali sostenute dall’assicurato – rimborsabili solo se finalizzate a resistere all’azione del danneggiato

20 Gennaio 2016 - Giovanni Napoletano


In tema di assicurazione per la responsabilità civile, l'obbligazione principale (che può definirsi tale in quanto corrispondente all'essenza del contratto) concerne la rifusione, da parte dell'assicuratore, di tutto quanto l'assicurato debba pagare al terzo danneggiato. L'obbligazione accessoria trova il suo necessario presupposto, nella obbligazione principale, ma ha un oggetto diverso perché riguarda il rimborso, da parte dell'assicuratore (ed entro limiti prestabiliti), delle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato. La ratio di quest'ultima disposizione va individuata nel perseguimento di un risultato utile ad entrambe le parti, assicuratore ed assicurato, mirando a tutelarne la sfera giuridico patrimoniale dalla domanda risarcitoria del terzo ed esaurendo la sua funzione nei limiti in cui si tratta di tenere indenne l'assicurato delle spese sostenute per resistere all'azione civile del danneggiato. Dunque il rischio di sostenere spese di resistenza è un danno, se pure di natura accessoria, e forma anch'esso oggetto di copertura assicurativa per [ ... leggi tutto » ]