contratti di prestito - credito al consumo


Credito al consumo – il contratto

26 Giugno 2013 - Giovanni Napoletano


La durata di un contratto stipulato per credito al consumo è rimessa alla libera determinazione delle parti La rata (in genere mensile) prevista nel contratto di credito al consumo costituisce l'importo che il consumatore versa alla banca o all'intermediario finanziario per la restituzione del prestito. Essa è composta di una quota capitale, a titolo di restituzione del prestito, e di una quota interessi, in ragione dell'applicazione del tasso di interesse praticato. Il rimborso avviene secondo cadenze temporali determinate dalle parti; di regola le rate sono mensili. Il pagamento della rata rappresenta un evento importante nell'andamento dei rapporti tra banca e consumatore. Il mancato rispetto delle scadenze previste per le rate determina a carico del consumatore maggiori oneri per l'applicazione di interessi di mora, la cui misura deve essere indicata nella documentazione precontrattuale e nel contratto. Inoltre, in base alle regole generali in materia di contratti, la banca e gli intermediari [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo – le clausole contrattuali vessatorie da contestare alla società di recupero crediti

25 Giugno 2013 - Giovanni Napoletano


Credito al consumo – le clausole vessatorie del contratto di prestito da contestare alla società di recupero crediti In base all'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996 numero 52, attuativa della direttiva CEE numero 93/13, nei contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista è possibile per il consumatore sottrarsi all'efficacia di una o più clausole di un contratto quando le prestazioni che esse prevedono sono “sbilanciate” a vantaggio del professionista. Questa particolare forma di tutela del consumatore è stabilita dagli articoli 1469 bis - sexies del codice civile, introdotti dalla legge 52/96, emanata in attuazione della Direttiva Cee numero 13 del 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati dai consumatori. L'ordinamento italiano, tuttavia, già conosceva la categoria delle “clausole vessatorie”. Esse sono previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile che, non essendo stati abrogati dalla legislazione successiva, continuano ad essere pienamente vigenti ed applicabili. Essi stabiliscono [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo – il contratto (sintesi)

22 Giugno 2013 - Giovanni Napoletano


Credito al consumo – il contratto in sintesi Quando il consumatore decide di accedere al credito al consumo per l'acquisto di un bene o servizio, deve firmare un contratto specifico, oltre a quello d'acquisto (se previsto). È necessario, quindi, tenere presente che il contratto di acquisto e il contratto di finanziamento sono distinti. Il contratto di acquisto riguarda il consumatore e il venditore, il contratto di credito al consumo invece, è tra il consumatore e la banca, o la finanziaria, che eroga il prestito. Il contratto di credito al consumo deve avere una serie di requisiti previsti dalla legge. Deve essere redatto per iscritto, altrimenti è da considerarsi nullo, e una copia, compilata intutte le sue parti, deve essere consegnata al cliente - consumatore. Nel contratto, inoltre, non devono mai mancare una serie di elementi: l'indicazione del nome della banca o della finanziaria cheeroga il finanziamento; i dati identificativi del [ ... leggi tutto » ]


Credito al consumo – consigli

22 Giugno 2013 - Giovanni Napoletano


Quando si chiede un finanziamento nell'ambito di un contratto di credito al consumo, un aspetto fondamentale è quello dell'informazione. Il consumatore deve essere chiaramente informato sulle condizioni che verranno praticate nelle operazioni di finanziamento che gli vengono proposte. Banche e finanziarie,presso i propri locali aperti al pubblico, devono pubblicizzare i tassi di interesse, i prezzi ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni ed ai servizi offerti. È utile ricordare che esiste la stampa specializzata che mette in luce le comparazioni tra i vari prodotti finanziari, ed è anche possibile effettuare delle simulazioni di piani di ammortamento on-line (inserendo nel motore di ricerca le parole “simulazione mutuo” o “simulazione finanziamento” si ottiene un elenco di siti appositi). Il ricorso al credito non è di per sé negativo: occorre però ricordare che i prestiti, in quanto tali, vanno rimborsati e che non rispettare con precisione il pagamento delle rate, può provocare [ ... leggi tutto » ]


Opposizione a decreto ingiuntivo – quando le clausole del contratto di prestito sono vessatorie

7 Maggio 2013 - Giovanni Napoletano


Decreto ingiuntivo ed opposizione al decreto ingiuntivo Accolta opposizione a decreto ingiuntivo del cliente di una banca che aveva sottoscritto contratto di prestito con clausole scritte in caratteri minuscoli. Con la sentenza numero 518/2013 un giudice del Tribunale di Genova, applicando il codice del consumo e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ha stabilito che è vessatoria la clausola del contratto di finanziamento scritta con caratteri troppo piccoli che prevede interessi di mora e penali elevati. Occorre anzitutto premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore. La sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri [ ... leggi tutto » ]