Opposizione a decreto ingiuntivo – quando le clausole del contratto di prestito sono vessatorie

Decreto ingiuntivo ed opposizione al decreto ingiuntivo

Accolta opposizione a decreto ingiuntivo del cliente di una banca che aveva sottoscritto contratto di prestito con clausole scritte in caratteri minuscoli. Con la sentenza numero 518/2013 un giudice del Tribunale di Genova, applicando il codice del consumo e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ha stabilito che è vessatoria la clausola del contratto di finanziamento scritta con caratteri troppo piccoli che prevede interessi di mora e penali elevati.

Occorre anzitutto premettere che secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte l'opposizione al decreto ingiuntivo non è una impugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore.

La sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante rigettando conseguentemente l'opposizione qualora riscontri che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (si vedano, fra le altre, Cass. 25.5.1999 numero 5055; Cass. 23.2.2002 numero 2573).

L'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore e delle eccezioni e difese fatte valere dal debitore.

La posizione sostanziale del debitore nel giudizio di opposizione impone allo stesso di contestare il diritto vantato dal creditore, eccependo l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di quest'ultimo o la esistenza di fatti modificativi o estintivi di tale diritto (si veda, da ultimo, sentenza Cassazione sezione prima numero 2421 del 3 febbraio 2006).

Opposizione e decreto ingiuntivo - Clausole vessatorie nel contratto concluso dal debitore

Ora, nel contratto concluso tra il consumatore debitore ed il professionista creditore, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore debitore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

E si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.

Opposizione a decreto ingiuntivo - La valutazione delle vessatorietà delle clausole contrattuali

Per valutare la vessatorietà delle clausole nel contratto stipulato fra consumatore debitore e professionista creditore, va ricordato innanzitutto che il sistema di tutela del consumatore debitore è stato istituito dalla direttiva europea 93/13 ed è fondato sull'idea che il consumatore debitore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista creditore per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione. Situazione che induce il consumatore debitore ad aderire alle condizioni predisposte preventivamente dal professionista creditore, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

In considerazione di tale situazione di inferiorità, l'articolo 6, paragrafo 1, della europea 93/13 prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori debitori. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte Europea, si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime (sentenze M., cit., punto 36; A., cit., punto 30; del 9 novembre 2010, Vb., C - 137/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 47, e del 15 marzo 2012, P. e P., C - 453/10, punto 28).

Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte Europea ha altresì più volte sottolineato che la disuguaglianza che esiste tra il consumatore debitore ed il professionista creditore può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale (v. citate sentenze O. e S., punto 27; M.C., punto 26; As., punto 31, nonché V., punto 48).

Sulla base di tali principi la Corte Europea ha pertanto statuito che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in tal modo, a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore debitore e il professionista creditore (v., in tal senso, sentenze M., cit., punto 38; del 4 giugno 2009, P., C - 243/08, A., cit., punto 32, nonché V., cit., punto 49).

Di conseguenza, il ruolo così attribuito al giudice nazionale dal diritto dell'Unione nell'ambito di cui trattasi, non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questionerà partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine.

La sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal consumatore debitore

Nella fattispecie esaminata dal Tribunale di Genova, il contratto prevedeva espressamente:

  1. l'applicazione di interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni mese o frazione di mese e quindi pari al 30% annuale, senza alcuna preventiva messa in mora, nonché diversi costi in relazione alle modalità di pagamento previste nel contratto (posta, RID, etc.);
  2. la decadenza del beneficio del termine e diverse penali per la risoluzione del contratto per inadempimento.

I giudici genovesi, nella sentenza di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal consumatore debitore hanno stabilito che Nel caso in esame deve essere valutata se sussista la denunciata eccessiva onerosità della misura degli interessi moratori di cui alla clausola numero 15 fissati al tasso 30% annuo. A tal fine è necessaria una comparazione con il tasso di interesse Euribor ("cioè Euro In.") pari nel mese di giugno 2004 a 1,98% e della Banca centrale europea (BCE) pari al 2,00% mensile". Deve essere altresì rilevato che il tasso degli interessi moratori indicati in contratto è superiore di 20 punti rispetto a quello d'interesse pattuito ed indicato alla pagina 1 del contratto.

Il contratto controverso è sicuramente un contratto di adesione, stipulato senza reali possibilità di trattativa e comprendente condizioni generali imposte; inoltre il tasso degli interessi moratori del 30% è stabilito in una clausola dattiloscritta, completamente illeggibile in ragione della misura dei caratteri (vedasi le copie in atti).

Alla luce di tutti questi elementi - misura degli interessi (rispetto alla media dei tassi sopra indicati) ed illeggibilità della clausola - la clausola in esame deve essere dichiarata vessatoria e quindi nulla in quanto clausola abusiva, in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia in materia (C.G.C.E. sent. causa C - 618/10,14 giugno 2012), non avendo la parte ingiungente - tenuta alla prova della non vessatorietà - fornito alcun diverso elemento.

Per gli stessi motivi deve essere dichiarata la vessatorietà delle spese accessorie di cui all'articolo 15 in quanto si tratta di clausola illeggibile e con costi eccessivi per il cliente, che concorrono in modo non trasparente alla determinazione di un tasso di interesse effettivo superiore a quello dichiarato nella prima pagina del modulo.

Parimenti deve essere ritenuta la vessatoria della clausola numero 16, ad eccezione della previsione del beneficio del termine, essendo previste penali ed interessi moratori in aggiunta a quelli di cui alla clausola numero 15, già ritenuta nulla in quanto vessatoria.

Il Tribunale di Genova ha così accolto le eccezioni del consumatore debitore in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e disposto la revoca del decreto ingiuntivo inizialmente accordato al professionista creditore.

7 Maggio 2013 · Giovanni Napoletano


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!