Credito al consumo – il contratto in sintesi
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Quando il consumatore decide di accedere al credito al consumo per l’acquisto di un bene o servizio, deve firmare un contratto specifico, oltre a quello d’acquisto (se previsto). È necessario, quindi, tenere presente che il contratto di acquisto e il contratto di finanziamento sono distinti.
Il contratto di acquisto riguarda il consumatore e il venditore, il contratto di credito al consumo invece, è tra il consumatore e la banca, o la finanziaria, che eroga il prestito.
Il contratto di credito al consumo deve avere una serie di requisiti previsti dalla legge. Deve essere redatto per iscritto, altrimenti è da considerarsi nullo, e una copia, compilata intutte le sue parti, deve essere consegnata al cliente – consumatore.
Nel contratto, inoltre, non devono mai mancare una serie di elementi:
- l’indicazione del nome della banca o della finanziaria cheeroga il finanziamento;
- i dati identificativi del consumatore che richiede il credito;
- l’importo del prestito e la modalità di erogazione;
- l’importo dell’eventuale acconto pagato;
- il numero, l’importo, la periodicità (mensile, trimestrale, ecc.) e la scadenza delle singole rate;
- il TAN (Tasso Annuo Nominale), cioè il tasso di interesse semplice applicato all’operazione, con il dettaglio delle condizioni secondo le quali possono essere eventualmente modificati;
- il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), cioè il costo effettivo del finanziamento, che comprende sia il TAN che i costi ulteriori, con il dettaglio delle condizioni secondo lequali possono essere eventualmente modificati;
- l’importo e la causale degli oneri in caso di mora che sono esclusi dal calcolo del TAEG (ossia, le penali che mi fanno pagare se non sono puntuale nei pagamenti);
- modalità di recesso e di estinzione anticipata con i relativi costi;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
Se il credito al consumo è legato all’acquisto di un bene indicato nel contratto, occorre che siano specificati, a pena di nullità, anche:
- la descrizione analitica dei beni e servizi per i quali è richiesto il credito;
- il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito nel contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto;
- le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato (ad esempio, nel caso in cui la proprietà del bene passi con il pagamento dell’ultima rata; questo tipo di vendita si chiama vendita con riserva della proprietà o con patto di riservato dominio).
Una volta ottenuto il finanziamento, il consumatore deve rimborsare, alla banca o alla finanziaria, gli importi delle rate alle scadenze e con le modalità concordate (es. bollettini postali, addebito sul conto corrente bancario-RID, …) e indicate in contratto.
Il consumatore che abbia sottoscritto un contratto di credito al consumo può sempre estinguere anticipatamente il prestito, versando il capitale residuo oltre agli interessi e agli eventuali oneri maturati fino al momento dell’estinzione, più (se previsto dal contratto) una penale, anche chiamata “commissione”, che deve mantenersi nei limiti previsti dalla legge (attualmente 1% del capitale residuo).
22 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano
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