Studente fuori corso e padre – Tenuto comunque a contribuire al mantenimento dei figli
Il genitore ha l'obbligo di procurarsi i mezzi di mantenimento dei figli, e gli studi universitari all'età di 35 anni, non possono costituire alibi per sottrarsi a tale obbligo.
Nel caso specifico, poi, il genitore è proprietario di un immobile e può usufruire di sensibili aiuti da parte dei familiari dotati di buona posizione economica.
Peraltro, non va dimenticato che gli ascendenti sono tenuti a fornire provvista al genitore che non abbia redditi sufficienti, per il mantenimento dei nipoti.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 16296/15.
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